Ricerca Semantica
Risultati per: "buoni fruttiferi postali"
30 articoli trovati per "buoni fruttiferi postali"
- 📰 Articoli
-
Prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali e irrilevanza degli obblighi informativi - Corte di Appello di Messina 2026
📌 LA VICENDA Materia: Diritto bancario e finanziario - Buoni fruttiferi postali Oggetto: Appello avverso il rigetto delle domande di rimborso di quattro buoni fruttiferi postali se…Buoni fruttiferi 07 Apr 2026
-
Dies a quo della prescrizione dei buoni fruttiferi postali a termine: decorre dalla data di scadenza del titolo e non dal 31 dicembre dell'anno di scadenza - Tribunale Avellino 2026
📌 LA VICENDA Materia: Diritto bancario e finanziario – Buoni fruttiferi postali Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo per rimborso di buoni fruttiferi postali serie AA3 – Indiv…Buoni fruttiferi 01 Apr 2026
-
Buoni fruttiferi postali e mancata consegna del FIA: nessuna responsabilità dell'emittente per la prescrizione del diritto al rimborso - Corte d'Appello di Napoli 2026
📌 LA VICENDA Materia: Diritto bancario e finanziario – Buoni fruttiferi postali – Prescrizione del diritto al rimborso Oggetto: Appello avverso rigetto della domanda di rimborso di…Buoni fruttiferi 17 Mar 2026
-
Buoni postali fruttiferi serie "Q": tassi D.M. 13.6.1986 prevalenti sul testo del titolo e capitalizzazione al netto della ritenuta fiscale - Tribunale Messina 2026
…verso il decreto ingiuntivo ottenuto dagli eredi possessori di una pluralità di buoni fruttiferi postali serie "Q" emessi tra il 1987 e il 1988, revocando il decreto e rideterminan…Buoni fruttiferi 10 Mar 2026
-
Buoni postali fruttiferi cointestati e clausola "pari facoltà di rimborso": legittimazione autonoma degli eredi anche in caso di decesso di entrambi i cointestatari - Corte d'appello di Napoli 2026
…iritto successorio - Titoli di risparmio postale Oggetto: Rimborso pro quota di buoni fruttiferi postali cointestati caduti in successione - legittimazione autonoma degli eredi in …Buoni fruttiferi 02 Mar 2026
-
Consegna copia buoni postali fruttiferi: obbligo da buona fede contrattuale - Corte Appello Napoli 2026
📌 LA VICENDA Materia: Diritto civile - Contratti bancari e postali Oggetto: Buoni fruttiferi postali - Diritto alla consegna di copia dei titoli rimborsati Normativa: Artt. 1175, 1…Buoni fruttiferi 16 Feb 2026
-
Buoni fruttiferi postali: dovuti gli interessi sulle somme pagate in ritardo tra più versamenti - Tribunale Roma 2026
… giugno 1997, D.M. 13 giugno 1986, D.L. 19 settembre 1986 n. 556 Parole chiave: buoni fruttiferi postali, interessi moratori, pagamenti scaglionati, ritardo pagamento, serie P Q In…Buoni fruttiferi 26 Gen 2026
-
Buoni fruttiferi postali prescritti: la mancata consegna del Foglio Informativo non genera responsabilità - Tribunale L'Aquila 2026
…0, art. 2 D.M. 19/12/2000, art. 3 d.lgs. 284/1999, art. 47 Cost. Parole chiave: buoni fruttiferi postali, prescrizione decennale, foglio informativo analitico, responsabilità preco…Buoni fruttiferi 26 Gen 2026
-
Buoni fruttiferi postali cointestati con clausola PFR: il cointestatario superstite può riscuotere l'intero importo - Tribunale Salerno 2026
… d.P.R. 256/1989, art. 1295 c.c., art. 2002 c.c., art. 1260 c.c. Parole chiave: buoni fruttiferi postali, clausola pari facoltà rimborso, cointestazione, morte cointestatario, sequ…Buoni fruttiferi 26 Gen 2026
-
Prescrizione buoni fruttiferi postali: decorrenza subordinata all'adempimento degli obblighi informativi - Tribunale di Termini Imerese 2026
📌 LA VICENDA Materia: Diritto bancario e finanziario - Buoni fruttiferi postali Oggetto: Rimborso buoni fruttiferi postali serie AA3 - Prescrizione del diritto Normativa: art. 2935…Buoni fruttiferi 26 Gen 2026
-
Buoni fruttiferi postali senza serie: applicazione art. 1371 c.c. - Tribunale Roma 2026
📌 LA VICENDA Materia: Diritto bancario - Buoni fruttiferi postali Oggetto: Rimborso buoni fruttiferi postali - Prescrizione decennale Normativa: art. 1371 c.c., art. 2002 c.c., art…Buoni fruttiferi 26 Gen 2026
-
Buoni fruttiferi postali serie Q/P: rendimenti ultimo decennio con integrazione suppletiva - Tribunale Santa Maria Capua Vetere 2026
…A VICENDA Materia: Diritto civile - Titoli di credito e legittimazione Oggetto: Buoni fruttiferi postali serie Q/P - Rendimenti ultimo decennio Normativa: art. 1362 c.c., art. 1366…Buoni fruttiferi 23 Gen 2026
-
Prescrizione buoni postali fruttiferi: la mancata consegna del foglio informativo non ferma il termine
…izione decennale del diritto al rimborso dei BFP serie AA2. La prescrizione dei buoni postali fruttiferi continua a correre anche quando Poste Italiane non consegna il foglio infor…Buoni fruttiferi 16 Giu 2026
-
Rimborso dei buoni fruttiferi postali agli eredi: autorizzato il pagamento pro quota anche senza il consenso di tutti i coeredi - Tribunale di Potenza 2025
…nale di Potenza stabilisce che un coerede può ottenere il rimborso pro quota di buoni fruttiferi postali caduti in successione senza il consenso di tutti gli altri coeredi. Riconos…Buoni fruttiferi 25 Mar 2025
-
NUOVO
Buoni fruttiferi postali serie Q: la ritenuta fiscale va calcolata anno per anno
…600/1973, e l'orientamento più recente della Cassazione. Il principio guida sui buoni fruttiferi postali serie Q Il Tribunale ha aderito all'orientamento espresso dalla Suprema Cor…Buoni fruttiferi 28 Lug 2026
-
NUOVO
Prescrizione buoni fruttiferi postali: quando la mancata consegna del foglio informativo genera risarcimento
…nfine netto tra due piani distinti: la prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali, da un lato, e la responsabilità dell'emittente per l'omessa informazione, …Buoni fruttiferi 21 Lug 2026
-
NUOVO
Buoni fruttiferi postali: la Cassazione chiarisce quando decorre la prescrizione
…gli spiega perché il diritto si è ormai estinto. Il tema della prescrizione dei buoni fruttiferi postali torna al centro dell'attenzione con la sentenza n. 5336/2026 della Corte d'…Buoni fruttiferi 14 Lug 2026
-
Buoni fruttiferi postali prescritti: Poste deve risarcire se non ha consegnato il foglio informativo
…l titolo fondano la responsabilità risarcitoria dell'ente collocatore. Quando i buoni fruttiferi postali vanno in prescrizione perché il risparmiatore non è stato informato della s…Buoni fruttiferi 09 Giu 2026
-
Rimborso buoni fruttiferi postali agli eredi: il coerede non può agire da solo
… deciso dal Tribunale di Sassari con sentenza n. 462/2026, il tema del rimborso buoni fruttiferi postali agli eredi si intreccia con la sopravvivenza della clausola "pari facoltà d…Buoni fruttiferi 02 Giu 2026
-
Buoni fruttiferi postali eredi: la riscossione spetta pro quota senza consenso degli altri coeredi
…civ., n. 729/2026: autorizzata la riscossione della quota ereditaria del 50% di buoni fruttiferi postali e libretto postale cointestati senza quietanza congiunta. Quanti eredi si t…Buoni fruttiferi 26 Mag 2026
-
Buoni fruttiferi postali prescritti: nessun obbligo informativo viola la Gazzetta Ufficiale
…eriale assolve ogni obbligo informativo sulla prescrizione. La prescrizione dei buoni fruttiferi postali continua a generare un contenzioso seriale nei tribunali italiani, alimenta…Buoni fruttiferi 19 Mag 2026
-
Buoni fruttiferi postali serie Q: il decreto ministeriale modifica i tassi anche dopo l'emissione
…ubblicata in Gazzetta Ufficiale. Il risparmiatore porta allo sportello i propri buoni fruttiferi postali serie Q emessi nel 1988 e si vede corrispondere una somma inferiore a quell…Buoni fruttiferi 12 Mag 2026
-
Buoni fruttiferi postali prescritti: nessuna responsabilità dell'intermediario per omessa consegna del FIA
…rmiatori si sono ritrovati a presentarsi allo sportello per riscuotere i propri buoni fruttiferi postali e a vedersi opporre l'eccezione di prescrizione. La risposta istintiva è st…Buoni fruttiferi 05 Mag 2026
-
Buoni fruttiferi postali serie Q/P: le condizioni sul retro del titolo prevalgono sul D.M. 1986 se il buono è stato emesso dopo
… 23 aprile 2026, risponde: hai ragione tu. Le condizioni stampate sul retro dei buoni fruttiferi postali serie Q/P emessi dopo l'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986 prevalgon…Buoni fruttiferi 28 Apr 2026
-
Buoni fruttiferi postali prescritti: nessun risarcimento per omessa consegna del foglio informativo
Il risparmiatore che si presenta allo sportello con buoni fruttiferi postali già prescritti e imputa la propria inerzia alla mancata consegna del Foglio Informativo Analitico non p…Buoni fruttiferi 21 Apr 2026
-
Buoni postali fruttiferi serie Q/P: i tassi del D.M. 13 giugno 1986 prevalgono sulla tabella stampigliata sul titolo, anche per l'ultimo decennio
…vedimento Sentenza n. 609 del 10 aprile 2026 Materia Diritto bancario/postale — buoni postali fruttiferi serie Q/P — rendimento e interessi Principio guida Il D.M. 13.6.1986 ha ope…Buoni fruttiferi 14 Apr 2026
-
Eterointegrazione contrattuale nei buoni postali fruttiferi serie Q - Tribunale Cassino 2026
L'eterointegrazione contrattuale nei buoni postali fruttiferi serie Q determina l'applicabilità dei tassi ministeriali sopravvenuti, escludendo il diritto alla liquidazione secondo…Buoni fruttiferi 19 Gen 2026
-
Legittimità modifiche in peius tassi buoni fruttiferi postali già emessi - Tribunale Reggio Calabria 2026
…73 D.P.R. 156/1973 consente modifiche anche in peius dei tassi di interesse sui buoni fruttiferi postali già emessi, mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione, c…Buoni fruttiferi 19 Gen 2026
-
Buoni fruttiferi postali serie Q: prevalenza normativa DM su indicazioni documentali per calcolo interessi dal ventesimo anno - Tribunale Nola 2026
…ferma prevalenza disciplina DM 13 giugno 1986 su stampigliatura documentale per buoni fruttiferi postali serie Q/P. Timbro sostitutivo Q/P prevale su serie P anche senza copertura …Buoni fruttiferi 12 Gen 2026
-
Buoni fruttiferi postali serie Q/P: timbro incompleto non salva interessi ultimo decennio - Corte d'Appello Brescia 2025
…pello di Brescia dichiara applicabile il Decreto Ministeriale 13 giugno 1986 ai buoni fruttiferi postali serie Q/P anche quando il timbro apposto a tergo risulta incompleto e non c…Buoni fruttiferi 05 Gen 2026
- ⚖️ Sentenze archivio
-
Corte di Cassazione Sezione Prima Civile n. 24639/2021 Sentenza 2021📝 Il caso La controricorrente, cointestataria superstite di un buono postale fruttifero emesso nel 1994 e recante la clausola di «pari facoltà di rimborso», conveniva in giudizio Poste Italiane S.p.a. chiedendo il rimborso dell'intero montante del titolo a seguito del decesso dell'altro cointestatario. Poste Italiane resisteva alla domanda, eccependo che in caso di decesso di un cointestatario fosse necessaria la quietanza congiunta di tutti gli eredi del defunto, ai sensi della disciplina regolamentare sui servizi di bancoposta. Il Tribunale di Cosenza, in riforma della sentenza del Giudice di pace, accoglieva la domanda della risparmiatrice, condannando la società al rimborso del 100% del buono fruttifero [OMISSIS]. Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione avverso tale decisione, deducendo la violazione delle norme del codice postale, delle regole sulla comunione ordinaria e della normativa tributaria in materia di imposta di successione.⚖ Massima Considerata l'univocità del testo della clausola e tenuto anche conto del fermo orientamento della giurisprudenza di questa Corte, che dà peso predominante ai dati risultanti sul testo dei buoni postali, si tratta dunque di verificare se la portata onnicomprensiva di detto testo si scontri effettivamente, oppure no, con l'applicazione di norme imperative. [...] i buoni postali fruttiferi si caratterizzano per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell'intestatario sulla somma portata dal documento ad attenerne il rimborso «a vista», il che si traduce nell'incanalamento della fase di pagamento della somma portata dal titolo su un unico prefissato binario, quale il pagamento, appunto «a vista», all'intestatario: e ciò è sufficiente a dire che la previsione concernente la riscossione, in caso di clausola «pari facoltà di rimborso», dei libretti di deposito non è esportabile al campo dei buoni fruttiferi; viceversa, la lettura del dato normativa patrocinata da Poste Italiane S.p.A., secondo cui, in caso di clausola «pari facoltà di rimborso» di buoni postali fruttiferi cointestati a due o più persone, il decesso di uno di essi precluderebbe il rimborso dell'intero agli altri, finirebbe per paralizzare proprio l'aspetto per il quale detti buoni, dotati della apposizione della menzionata clausola, si caratterizzano. [...] In materia di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato ad ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento.
-
Corte D’appello di Napoli 7° Sez Civile n. 2382/2026 Sentenza 2026📝 Il caso Gli appellanti, in qualità di intestatari di alcuni buoni postali fruttiferi appartenenti alle serie AA2 ed AA5, hanno avanzato una pretesa di rimborso dei titoli. I buoni, emessi rispettivamente nel 2001 e nel 2002, prevedevano una scadenza al settimo anno successivo all'emissione. La controversia è sorta in merito alla maturazione del termine di prescrizione decennale applicabile al diritto al rimborso del capitale e degli interessi. È emerso che gli intestatari non hanno compiuto alcun atto interruttivo della prescrizione entro le date di scadenza dei termini decennali, fissate per l'ottobre 2018 e l'ottobre 2019.⚖ Massima L’appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte. Nella fattispecie in esame il termine di prescrizione ordinario decennale dei buoni postali oggetto di causa si ricava dalla disciplina generale prevista per i buoni a termine dal DM Tesoro del 19.12.2000 e da quella specifica integrativa regolante i buoni delle serie AA2 ed AA5, ovvero quella di cui ai DM Tesoro rispettivamente del 29.03.2001 e 12.09.2002. Il DM Tesoro 19.12.2000 stabilisce, infatti, in generale che i diritti dei buoni postali fruttiferi si prescrivono trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda capitale ed interessi (art. 8) e che gli stessi sono liquidati alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie (art. 4). I DM Tesoro rispettivamente del 29.03.2001 e 12.09.2002, disciplinanti la emissione dei buoni postali in oggetto serie AA2 ed AA5, prevedono per essi la scadenza al settimo anno successivo a quello di emissione. Ne consegue che per il buono di cui è causa serie AA2 (emesso il 04.10.2001) il termine prescrizionale decennale è decorso dal 04.10.2008 ed è scaduto il 04.10.2018, mentre per gli altri due buoni della serie AA5 (emessi il 09.10.2002) il termine prescrizionale decennale è decorso dal 09.10.2009 ed è scaduto il 09.10.2019. Poiché entro detti termini di prescrizione del 04.10.2018 e del 09.10.2019 non risulta compiuto dagli appellanti, intestatari dei buoni postali, alcun atto interruttivo della prescrizione, ne consegue che a quella data il loro diritto al rimborso dei medesimi si è prescritto e dunque estinto.
-
Tribunale di Teramo Sezione Civile n. 301/2026 Sentenza 2026📝 Il caso Il ricorrente ha sottoscritto dei buoni postali fruttiferi appartenenti alla serie P. Successivamente, l'ente emittente ha applicato ai titoli le condizioni di rendimento previste per la serie Q, in conformità con le disposizioni del Ministero del Tesoro del 1986. La controversia nasce dalla divergenza tra il tasso di interesse indicato sul titolo cartaceo e quello effettivamente liquidato dall'ente in base alle variazioni ministeriali sopravvenute. Il rapporto giuridico oggetto del contendere riguarda la determinazione del montante finale spettante al sottoscrittore al momento del rimborso.⚖ Massima Va rammentato che secondo la giurisprudenza di legittimità: “I buoni postali fruttiferi disciplinati dal d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 t.u. cit., come modificato dall'art. 1 d.l. 30 settembre 1974 n. 460 (conv. nella l. 25 novembre 1974 n. 588)” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27809 del 16/12/2005 (Rv. 586392 - 01). Pertanto, sul loro singolo tenore letterale, prevalgono le successive determinazioni ministeriali in punto di interessi. L’art.4 del D.M. 13 giugno 1986 prevedeva che “Con effetto dal 1° luglio 1986 è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q” i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto”. Il successivo art. 5 disponeva che “Sono a tutti gli effetti titoli della nuova serie ordinaria oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q” i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1°luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti a cura degli uffici postali due timbri: uno sulla parte anteriore con la dicitura “serie Q/P”, l’altro sulla parte posteriore recante la misura dei nuovi tassi.”. L’art.6 prevedeva che sul montante delle serie precedenti maturato alla data del 1° gennaio 1987 si applicassero i nuovi tassi della serie “Q”, e, dunque, anche ai buoni della serie “P”. Tali variazioni sono state decise mediante disposizione del Ministero del Tesoro e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.148 del 28.06.1986 nonché affisse presso gli uffici postali.
-
Tribunale di Nola Prima Sezione Civile n. 2146/2026 Sentenza 2026📝 Il caso I ricorrenti, in qualità di eredi del sottoscrittore originario, hanno adito il Tribunale chiedendo il rimborso di quattro buoni fruttiferi postali emessi in data 18 gennaio 2001 per un importo di [OMISSIS] ciascuno, appartenenti alla serie speciale a termine 'AA1'. La società resistente ha eccepito l'intervenuta prescrizione decennale del diritto al rimborso, decorrente dalla scadenza dei titoli avvenuta il 18 gennaio 2007. I ricorrenti hanno contestato l'eccezione lamentando la mancata indicazione della data di scadenza sui buoni e l'omessa consegna del foglio informativo, chiedendo in subordine il risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale. Il Tribunale ha rigettato il ricorso accogliendo l'eccezione di prescrizione e ritenendo che la pubblicazione dei decreti ministeriali in Gazzetta Ufficiale garantisse la piena conoscibilità della disciplina applicabile.⚖ Massima In tema di buoni postali fruttiferi, l’applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all’art. 8, comma 1, del D.M. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il “dies a quo” venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi). La maturazione del termine di prescrizione non può ritenersi impedita dalle allegate lacune informative dei titoli e dall’omessa informazione precontrattuale da parte dell’intermediario. In capo ai titolari dei buoni fruttiferi incombe un onere di attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel buono, verificando l’esatta scadenza e il termine di prescrizione entro cui tempestivamente richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi; informazioni, tra l’altro, facilmente reperibili nei decreti del Ministero del Tesoro, che hanno regolato l’emissione della specifica serie dei Buoni Postali, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. La conoscenza del complessivo contenuto del documento, così come variato o integrato nel corso del rapporto, è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, senza cioè che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell’Ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato per il risparmiatore. L’eventuale inadempimento della convenuta sotto forma di mancata consegna del foglio illustrativo agli attori in occasione della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali, non ha efficacia causale rispetto alla prescrizione del diritto di credito degli attori e ai danni conseguenti, in quanto gli attori, usando un minimum di diligenza, avrebbero potuto venire agevolmente a conoscenza della scadenza del titolo sottoscritto e del termine di prescrizione del credito ad esso sotteso trattandosi di circostanze definite da atti normativi.
-
Tribunale di Lamezia Terme Sezione Unica Civile n. 558/2026 Sentenza 2026📝 Il caso La controversia riguarda la richiesta di rimborso di buoni postali fruttiferi cartacei appartenenti alle serie AA1 e AA2. Il ricorrente ha avanzato pretese creditorie su tali titoli, la cui scadenza è fissata rispettivamente a sei e sette anni dall'anno di emissione. Il resistente ha eccepito la prescrizione decennale dei diritti al rimborso del capitale e degli interessi, maturata a partire dalla data di scadenza dei titoli. La disputa verte sulla corretta individuazione del dies a quo per il calcolo del termine prescrizionale applicabile ai buoni in questione.⚖ Massima In punto di diritto, va osservato che la presente controversia concerne la questione relativa alla prescrizione dei buoni postali fruttiferi cartacei, appartenenti alla serie AA1 e AA2 (a termine). Il quadro normativo applicabile al caso in esame prende le mosse dall’art. 2 secondo comma, d.lgs. 284/99, che ha incaricato il Ministro del Tesoro, da un lato, di stabilire con appositi decreti le caratteristiche e le altre condizioni dei buoni fruttiferi postali e, dall’altro, di emanare norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori. In adempimento della delega, il D.M. del 19/12/2000, ha fissato le condizioni generali di emissione dei buoni postali, prevedendone le condizioni di emissione e la relativa regolamentazione. In particolare, i titoli oggetto della presente controversia sono stati emessi in forza del D.M. 19/12/2000, che, all’art. 18, afferma che: “I buoni fruttiferi postali della serie "AA1" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione”, e del D.M. del Tesoro del 29/03/2001, che pur genericamente richiamando il precedente D.M. del 19/12/2000, con l’art. 5 ha istituito la serie AA2 e, con il successivo art.8 (durata e interessi), ha espressamente previsto per questa serie che: “possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione ". Inoltre, detti titoli, sono sottoposti ex art. 8, D.M. del 19 dicembre 2000, alla prescrizione decennale, “trascorsi 10 anni dalla data di scadenza del titolo, per quanto concerne il capitale e gli interessi”. Tanto premesso, alla luce della normativa sopra richiamata, detti buoni hanno una scadenza di sei anni per i buoni della serie AA1, sette anni per i buoni della serie AA2”, e a partire dal sesto e dal settimo anno, il diritto al rimborso si prescrive trascorsi dieci anni dalla data di scadenza. Al fine dell’individuazione del termine di prescrizione, quindi, è fondamentale comprendere quando il buono deve ritenersi scaduto. Invero quanto al dies a quo, da cui far decorrere la prescrizione, l’individuazione si evince dallo stesso art. 8, del D.M. 29 marzo 2001, che non fa alcun riferimento alla data di emissione, bensì esclusivamente all’anno di emissione. Per cui, il termine di prescrizione dei diritti derivanti dai buoni in questione, inizia a decorrere dall'ultimo giorno del sesto anno per i buoni della serie AA1 e, dall’ultimo giorno del settimo anno solare per i buoni della serie AA2, successivo a quello di emissione del buono, ossia dal 1° gennaio dell’anno successivo alla scadenza naturale del titolo.
-
Tribunale di Napoli Nord Terza Sezione Civile n. 2936/2024 Sentenza 2024📝 Il caso Il ricorrente ha avanzato pretese in merito al rimborso di buoni postali fruttiferi emessi in data antecedente all'entrata in vigore del d.m. 19 dicembre 2000. La controversia verte sulla corretta applicazione dei termini di prescrizione applicabili al capitale e agli interessi maturati su tali titoli. Il resistente ha contestato la maturazione del diritto al rimborso in base alla normativa vigente al momento della scadenza dei titoli. La questione fattuale riguarda la determinazione del termine prescrizionale applicabile a serie di buoni già emessi e non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.⚖ Massima In base all’art. 176 d.P.R. n. 156/1973, i buoni postali fruttiferi potevano essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione. Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessavano di essere fruttiferi ed erano rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni. L’articolo è stato abrogato dall’art. 7 del d.lgs. n. 284/1999, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che dovevano stabilire nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali. In seguito, l’art. 8 d.m. 19 dicembre 2000 ha disposto che “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”. A norma dell’art. 10, comma 2, dello stesso decreto ministeriale, infine, “le disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente art. 8 si applicano anche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente”. Per effetto di tali disposizioni la prescrizione (che non si fosse consumata) dei buoni postali fruttiferi di precedenti emissioni è stata rimodulata sia con riguardo alla durata (estesa da cinque a dieci anni), sia alla decorrenza, individuata non più nel 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi, ma nella “data di scadenza del titolo”.
-
Corte di Appello di Napoli Settima Sezione Civile n. 4150/2026 Sentenza 2026📝 Il caso L'appellante incidentale, titolare di Microsoft o altra società finanziaria, comunque indicata come intermediario e qui anonimizzata in [OMISSIS], in possesso di cinque buoni fruttiferi postali a termine della serie AA5 per un valore complessivo di [OMISSIS], ne richiedeva il rimborso circa quindici anni dopo la sottoscrizione, quando il termine decennale di prescrizione era ormai interamente decorso. A fronte del rifiuto di rimborso opposto dall'intermediario finanziario, il risparmiatore conveniva quest'ultimo dinanzi al Tribunale di Benevento chiedendo in via principale il rimborso dei titoli e, in via subordinata, il risarcimento del danno per la perdita del capitale investito a causa della mancata consegna del foglio informativo analitico. Il Tribunale accoglieva la sola domanda risarcitoria subordinata. L'intermediario finanziario proponeva appello principale deducendo l'infondatezza della domanda risarcitoria e l'interruzione del nesso causale addebitabile all'inerzia del risparmiatore.⚖ Massima la sottoscrizione del buono postale postula, pertanto, che l’investitore abbia espresso il suo consenso in ordine agli elementi essenziali dell’operazione quali l’importo sottoscritto, il tasso di interesse e la durata del finanziamento. Ciò sia ove il buono postale o il documento contrattuale rechi la indicazione di tali elementi, sia ove gli stessi non siano stati ivi esplicitati, dovendosi ritenere che la loro conoscenza sia stata appresa dal sottoscrittore quanto meno a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro che regola l’emissione della specifica serie cui il buono appartiene. Non può, dunque, fondatamente sostenersi che la durata del titolo non faccia parte dell’accordo negoziale intervenuto tra il sottoscrittore e l’emittente e che per tale ragione quest’ultimo non sia a conoscenza di tale elemento... non si ritiene possa essere fonte di responsabilità risarcitoria da parte di [OMISSIS] l’inadempimento dell’obbligo di consegna del foglio informativo stabilito dagli artt. 3 e 6 del DM 19.12.2000 in quanto, a seguito della valutazione del reciproco comportamento tenuto dalle parti, deve ritenersi che detta violazione sia ininfluente, sotto il profilo causale, nella determinazione del danno subito dagli utenti (derivante dalla mancata riscossione dei buoni per intervenuta prescrizione dei medesimi). Difatti la predetta condotta colposa negligente e di inerzia dei risparmiatori - consistita nel non aver attinto direttamente al DM di riferimento per ricavare il regime giuridico e prescrizionale del buono postale ovvero nel non avere richiesto/attinto in proposito tempestive informazioni presso gli uffici postali o tramite il portale internet di [OMISSIS], nonostante la chiara indicazione “A TERMINE” apposta sui due buoni - assurge a causa efficiente, immediata e diretta, dell’evento-danno, ed assume tale rilevanza da interrompere il nesso di causalità tra detto secondario inadempimento di [OMISSIS] (mancata consegna del foglio informativo) e le conseguenze dannose derivate dalla prescrizione.
-
Tribunale di Cassino Giudice Unico n. 609/2026 Sentenza 2026📝 Il caso Il ricorrente ha sottoscritto dei buoni postali fruttiferi su supporto cartaceo della serie P, successivamente corretti mediante l'apposizione di timbri che ne modificavano la classificazione in serie Q/P in conformità al D.M. del 13 giugno 1986. La controversia è sorta in merito alla determinazione dei tassi di interesse applicabili all'ultimo decennio di durata dei titoli, a causa della discordanza tra le condizioni originariamente stampate sul retro dei buoni e quelle introdotte dal citato decreto ministeriale. Il resistente ha contestato la pretesa del ricorrente di ottenere i rendimenti originari, sostenendo l'applicazione automatica dei tassi previsti dalla normativa sopravvenuta. La questione verte dunque sulla legittimità della sostituzione dei tassi di interesse pattuiti con quelli stabiliti dal decreto ministeriale per i titoli emessi in tale periodo.⚖ Massima Nel caso di specie, taluni buoni postali fruttiferi sono stati emessi successivamente all’entrata in vigore del D.M. del 13.6.1986 su supporto cartaceo appartenente alla serie “P” ma con l'apposizione di timbri su entrambi i lati recanti riferimenti alla serie “Q/P” in aderenza al dettato del citato D.M.; mentre altri buoni risultano emessi in epoca antecedente l’entrata in vigore del decreto: occorre quindi stabilire se le nuove condizioni introdotte dal D.M. 13.6.1986 (e richiamate dal timbro apposto sui buoni serie “Q/P” con riferimento ai primi venti anni) si applichino anche all’ultimo decennio, ovvero se, per tale ultimo periodo, debbano applicarsi le condizioni indicate originariamente nei titoli e se le nuove condizioni si applichino ai buoni emessi precedentemente alla vigenza del D.M. Orbene, le pronunce di legittimità e giurisprudenziali di merito indicate da parte convenuta appaiono, ad avviso di chi scrive, maggiormente condivisibili. Nello specifico, la Suprema Corte (Cass. Civ., ordinanza n. 4384/2022 pubblicata in data 10.2.2022 e le successive 4748/22, 4763/22 e 4751/22, come anche le più recenti prodotte in allegato alle note autorizzate depositate in data 7.05.2024) pronunciandosi in una fattispecie analoga relativa a buoni postali della nuova serie “Q” emessi successivamente all’entrata in vigore del D.M. del 13 giugno 1986 su supporto cartaceo appartenente alla vecchia serie “P” e corretti con apposizione di timbri su entrambi i lati recanti riferimenti alla serie “P/Q”), ha ritenuto applicabile, anche con riferimento all’ultimo decennio di durata dei titoli, il tasso di interesse previsto dal D.M. 13 giugno 1986, sebbene non riportato a tergo dei buoni, anziché quello riferito ai buoni della vecchia seria “P” e ancora visibile nei buoni stessi. A tale conclusione, la Corte è giunta affermando che la facoltà riconosciuta dall’art. 173 D.P.R. 29.3.1973 di stabilire variazioni del saggio di interesse con decreto del Ministero per il tesoro applicabili ai buoni emessi dal giorno dell’entrata in vigore del decreto stesso, costituisce una previsione legale, analoga a quella di cui all’art. 1339 Cod. Civ., di sostituzione legale delle clausole difformi pattuite con i nuovi tassi dettati dal D.M. 13.6.1986, previsione che, secondo la Corte, è del tutto legittima in quanto l’art. 173 D.P.R. 29.3.1973 deve ritenersi norma cogente.
-
Tribunale di Catanzaro Seconda Sezione Civile n. 1433/2026 Sentenza 2026📝 Il caso L'attrice ha sottoscritto dei buoni postali fruttiferi in data 30 luglio 1987, appartenenti alla serie Q/P. La controversia è sorta a causa di una discrepanza tra i rendimenti indicati sul retro dei titoli e quelli stabiliti dal decreto ministeriale vigente all'epoca dell'emissione. L'attrice ha contestato il calcolo degli interessi applicato dall'ente emittente per il periodo successivo al ventesimo anno di vita dei buoni. La questione verte sulla prevalenza delle condizioni riportate materialmente sul titolo rispetto a quanto previsto dalla normativa ministeriale di riferimento.⚖ Massima Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d. m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono. Nel caso di specie, è pacifico che i buoni fruttiferi sottoscritti dall’attrice in data 30.7.1987 rechino entrambe le timbrature prescritte, risultando pertanto riconducibili alla serie “Q/P”. Deve attribuirsi rilievo alla circostanza, valorizzata dall’attrice, secondo cui i titoli in esame recherebbero l’indicazione dei rendimenti limitatamente ai primi venti anni, prevedendo per il periodo successivo un importo standard sempre scritto sul retro del titolo, calcolato per ogni bimestre successivo con decorrenza dal 20° anno e fino al 31 dicembre del 30° anno dalla emissione. Tale elemento, infatti, è idoneo a fondare un affidamento giuridicamente tutelabile in ordine all’applicazione delle condizioni originarie. In linea generale, non c’è dubbio che il D.M. 13 giugno 1986 si applica anche ai buoni fruttiferi postali che riportano a tergo rendimenti diversi rispetto a quelli previsti dal decreto stesso. La giurisprudenza consolidata ha stabilito che le tabelle dei tassi impresse sul retro del titolo non prevalgono su quanto disposto dal decreto ministeriale. Diverso è il caso in cui si tratti di buoni fruttiferi postali emessi nel periodo successivo all’entrata in vigore del D.M. 13.06.1986. Per l’assenza di diverse indicazioni implica l’automatica applicazione dei tassi indicati nel D.M. 13.06.1986, anche per quanto riguarda gli ultimi dieci anni di vita del buono ma così non è in quanto la giurisprudenza maggioritaria, chiamata a dirimere la vicenda, ha aderito alla tesi dei consumatori risparmiatori in forza del principio del ragionevole affidamento del cliente su quanto riportato sul titolo che, qualora venga emesso quando è già in vigore una determinata normativa che ne disciplina i tassi, deve essere messo con i tassi già aggiornati a quella normativa.
-
Corte di Appello di Napoli Sezione Civile Terza n. 2078/2026 Sentenza 2026📝 Il caso Gli attori hanno sottoscritto dei buoni fruttiferi postali emessi dal resistente, i quali riportavano sul retro una specifica tabella dei tassi di interesse. Successivamente, è emersa una discrepanza tra i tassi indicati sul titolo e quelli previsti da decreti ministeriali sopravvenuti. Il resistente non ha provveduto ad apporre sui titoli la prescritta doppia timbratura necessaria per aggiornare le condizioni economiche. Gli attori hanno quindi agito in sede monitoria per ottenere il pagamento degli interessi calcolati secondo le condizioni originariamente riportate sul documento cartolare.⚖ Massima È pacifico che l’art. 173 D.P.R. 156/1973 consenta, per decreto ministeriale, la variazione dei saggi anche in peius, estensibile alle serie precedenti, e che l’eterointegrazione legale operi ex art. 1339 c.c. (Cass., S.U., 3963/2019); tale principio non è, tuttavia, assoluto, dovendo coordinarsi con la disciplina di dettaglio dettata dal D.M. 13.06.1986 — art. 5 — che, per i titoli Q/P, impone la duplice timbratura, con specifico obbligo di riportare sul retro “la misura dei nuovi tassi”; la mancata apposizione del timbro-tassi posteriore integra un vulnus informativo originario che attiva il principio di affidamento delineato da Cass., S.U., 15.06.2007, n. 13979 e la prevalenza dell’accordo cartolare: quando, già al momento della sottoscrizione, le condizioni cartolari risultino difformi dalla disciplina vigente (qui, perché non “trasfuse” nel titolo come impone l’art. 5), prevalgono le condizioni riportate sul buono. Poiché per i buoni fruttiferi postali per i quali è causa vi era l’obbligo di riportare sui titoli i dati reputati essenziali all'informazione del sottoscrittore, nel rispetto del richiamato art. 5, in modo da consentire allo stesso di valutare compiutamente i profili di convenienza e di rischio dell'investimento; poiché il contenuto dell'accordo negoziale concluso tra gli attori e [OMISSIS] al momento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali sopra indicati non può che essere quello risultante dal testo figurante sui titoli stessi, poiché si è formato un vincolo contrattuale diverso rispetto ad una modifica già presente (e, dunque, prevale la diversa e più favorevole volontà contrattuale), sono dovuti gli importi richiesti in monitorio sulla base della tabella a tergo del titolo.
-
Tribunale di Patti Sezione Civile n. 430/2026 Sentenza 2026📝 Il caso L'opponente ha proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo relativo al rimborso di un buono postale fruttifero serie Q emesso nel 1990. La controversia verteva sulla corretta modalità di calcolo dei rendimenti e sull'applicazione della ritenuta fiscale, contestando l'opponente l'applicazione del principio di competenza rispetto a quello di cassa. Il Tribunale ha disposto una C.T.U. per determinare il rendimento complessivo al netto della ritenuta fiscale del 12,5% applicata annualmente. All'esito, il giudice ha revocato il decreto ingiuntivo per l'errato calcolo della somma dovuta, condannando l'opponente al pagamento del residuo effettivamente spettante.⚖ Massima In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nel poi abrogato art. 173 d.P.R. n. 156/1973 (come novellato dall’art. 1 d.l. n. 460/1974 convertito in Legge n. 588/1974) che per l’appunto consentiva variazioni peggiorative del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, continua a trovare applicazione per i rapporti contrattuali in essere alla data di entrata in vigore del D.M. Tesoro del 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice dell’art. 173 d.P.R. n. 156/73 di cui all’art. 7, comma 3, d. lgs. n. 284/1999. E ciò perché quest’ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriormente vigenti ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni postali fruttiferi e, dall’altro, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare anche l’applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva evidentemente configurato una previsione di contenuto adattativo e facoltativo e non vincolante per il decreto ministeriale, per cui l’art. 9 del citato DM 19 dicembre 2000, nel ribadire che i buoni postali fruttiferi delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore (tra cui rientra la serie Q oggetto di causa) restano soggetti alla previgente disciplina (ovverosia, con riguardo ai buoni postali oggetto di causa, a quella di cui all’art. 7 del D.M. Tesoro del 23 giugno 1997), non si è posto in conflitto con una norma di rango superiore. Non sussiste, pertanto, il contrasto tra il D.M. 23 giugno 1997 e la normativa di rango primario perché le norme che prevedono la detrazione dell’imposta all’atto della capitalizzazione degli interessi (secondo il principio di competenza) invece che all’atto di scadenza dell’investimento (principio di cassa) non solo sono coerenti con la disciplina di rango primario e con la normativa fiscale previgente, ma hanno altresì natura cogente in virtù degli interessi complessivamente sottesi alla disciplina dei buoni fruttiferi postali.
-
Corte di Appello di Perugia Sezione Civile n. 156/2026 Sentenza 2026📝 Il caso Il ricorrente ha sottoscritto in data 30 gennaio 1986 dei buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie P. Successivamente, un decreto ministeriale del 13 giugno 1986 ha introdotto una nuova serie di buoni con tassi di rendimento meno favorevoli, applicabili anche alle serie precedenti a partire dal 1° gennaio 1987. La controversia nasce dalla discrepanza tra i tassi di interesse indicati sul retro dei titoli posseduti dal ricorrente e quelli effettivamente applicati dall'ente emittente in forza del citato decreto. Il ricorrente contesta l'applicazione del regime di calcolo meno vantaggioso, rivendicando il diritto a percepire gli interessi originariamente previsti sul titolo.⚖ Massima I buoni fruttiferi per cui è causa sono stati sottoscritti in data 30.01.1986 ed appartengono alla serie P. Con il Decreto Ministeriale del 13.06.1986 è stata istituita la serie dei buoni postali “Q” con tassi meno favorevoli applicabili a tutti i buoni delle serie precedenti a decorrere dal 1° gennaio 1987. Ai sensi dell’art. 173 del D.lgs n. 156/1973 (Codice Postale) – norma abrogata ma applicabile al caso di specie in forza del disposto di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 284/1999 – è consentita la variazione dei tassi di interesse di buoni già in circolazione con decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni, ma nel caso di titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, tale tabella è da intendersi integrata da altra tabella messa a disposizione dei titolari dei buoni presso gli uffici postali. Tale facoltà di variazione dei tassi di rendimento dei buoni fruttiferi riconosciuta alla pubblica amministrazione è da ricondursi alla natura di titoli di legittimazione dei buoni ai sensi dell’art. 2002 c.c. ed alla natura contrattuale del rapporto che ne deriva, che rende applicabile agli stessi il meccanismo della eterointegrazione disciplinato dall’art. 1339 c.c. E’ stato più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione che “la disciplina che consentiva le variazioni, anche “in pejus”, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l’interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. le statuizioni negoziali delle parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l’emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie – istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 – di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q”, fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni”.
-
Corte D’appello di Catanzaro Prima Sezione Civile n. 785/2026 Sentenza 2026📝 Il caso I ricorrenti, possessori di buoni fruttiferi postali delle serie O e P emessi tra il 1982 e il 1987, adivano l'autorità giudiziaria contestando che l'ente emittente avesse liquidato, all'atto del rimborso, tassi di interesse inferiori rispetto a quelli originariamente stampati a tergo dei titoli. L'ente emittente si costituiva eccependo l'incompetenza territoriale e l'inammissibilità della domanda per via della sottoscrizione di quietanza a saldo, deducendo nel merito che la riduzione dei tassi derivava dall'applicazione vincolante del sopravvenuto decreto ministeriale del 13 giugno 1986. Il Tribunale di primo grado accoglieva solo parzialmente la domanda per i titoli non ancora riscossi ordinando la liquidazione secondo i tassi corretti a timbro. Gli attori proponevano appello lamentando la violazione dell'affidamento e la mancata informazione sulle variazioni, oltre all'erroneo computo per l'ultimo decennio di vigenza dei titoli in cui la timbratura posteriore era incompleta.⚖ Massima Ed invero, è incontestabile la sottoposizione ratione temporis del caso che qui occupa alla disciplina dettata dall’art. 173 del c.d. Codice Postale approvato con D.P.R. n. 156/1973 (siccome fatta salva dalla successiva norma abrogatrice di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 284/1999 per i rapporti all’epoca già in essere: cfr. in tema Cass. SS.UU. Civili, sentenza 11-2-2019 n. 3963), che nella formulazione risultante dalla modifica apportata dall’art. 1 del D.L. n. 460/1974, conv. in L. n. 588/1974, aveva introdotto la possibilità che con decreto del Ministero del Tesoro, di concerto con il Ministro per le Poste e delle Telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, fosse disposta una modifica dei saggi di interesse, eventualmente anche peggiorativa rispetto alla misura indicata a tergo del buono postale oggetto di sottoscrizione, estesa anche ai buoni emessi in precedenza, e per tale ultima ipotesi ricavabile da apposita tabella messa a disposizione presso gli uffici postali sostitutiva dei rendimenti in origine riportati sul titolo. Situazione, quest’ultima, venutasi in concreto a realizzare appunto per quel che qui più da vicino interessa a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 13-6-1986, recante modificazioni dei saggi di interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio, che, nell’istituire la nuova serie Q di buoni postali fruttiferi, aveva previsto un regime di calcolo degli interessi meno favorevole rispetto a quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni, applicabile anche in relazione ai buoni di cui alle serie precedenti, nelle quali rientravano i buoni in discussione, tutti riferibili alle serie O ovvero P ed emessi nell’arco temporale ricompreso tra il 9-3-1982 e il 7-5-1986 e, quindi, in epoca anteriore al D.M. sopra citato. In altri termini, osta in radice ad ogni valutazione di fondatezza delle censure sollevate in tema dagli appellanti la considerazione che già al tempo della emissione dei buoni in discussione era vigente una fonte di rango legislativo contemplante la possibilità che, in pendenza del rapporto, le condizioni originariamente stabilite fossero mutate anche in senso peggiorativo per il soggetto sottoscrittore con un decreto ministeriale, le previsioni modificative del quale erano destinate a trovare ingresso all’interno dello stesso contratto di sottoscrizione del buono mediante una integrazione ab externo del suo contenuto, riconducibile al disposto dell’art. 1339 c.c.
-
Tribunale di Frosinone Sezione Civile n. 135/2026 Sentenza 2026📝 Il caso Due soggetti hanno sottoscritto due buoni fruttiferi postali della serie 18D presso un ufficio postale nel dicembre 2005. I sottoscrittori hanno agito in giudizio contestando alla parte convenuta l'inadempimento degli obblighi informativi relativi alla durata e alla scadenza dei titoli. La parte convenuta ha sostenuto di aver assolto tali obblighi tramite l'affissione di avvisi nei locali, senza tuttavia fornire prova documentale di tale attività. La controversia verte sulla natura di tale omissione informativa e sulla sua incidenza in relazione alla prescrizione del diritto al rimborso dei titoli.⚖ Massima La controversia che ci occupa ha ad oggetto la questione della prescrizione dei buoni fruttiferi postali e dei conseguenti obblighi informativi a carico di [OMISSIS]. Nella fattispecie in esame, è incontestato che il sig. [OMISSIS] e la sig.ra [OMISSIS] abbiano sottoscritto i buoni fruttiferi postali n. [OMISSIS] e n. [OMISSIS], del valore di [OMISSIS] cadauno, in data 5.12.2005, presso l’ufficio postale di Boville Ernica. Si osserva che la normativa di riferimento del buono della serie 18D, richiamata sul retro degli stessi buoni in questione, è costituita dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19.12.2000, denominato “Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni” pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 300/2000. Quest’ultimo, all’art. 3 prescrive che per i “buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento”, mentre all’art. 6 dispone che “[OMISSIS] espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”. Orbene, appare incontestabile che fra gli obblighi ricadenti in capo a [OMISSIS] vi sia la consegna del foglio informativo contenente tutte le indicazioni necessarie al sottoscrittore per avere piena consapevolezza e conoscenza, tra le altre, della durata e della scadenza del titolo. [OMISSIS] ha contestato la circostanza della mancata consegna in modo del tutto generico, limitandosi a dedurre che, all’epoca, l’obbligo informativo non era obbligatorio e che, comunque, era stato assolto mediante l’affissione di idonee informative negli uffici postali, affissione di cui non ha dato prova alcuna. Ciò detto, dall’omissione della convenuta non può, in ogni caso, farsi discendere una rilevanza ai fini della decorrenza o sospensione del termine di prescrizione applicabile al diritto di rimborso del titolo in oggetto.
-
Tribunale di Napoli Nord Terza Sezione Civile n. 1814/2026 Sentenza 2026📝 Il caso Gli opposti avevano agito in via monitoria ottenendo un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di [OMISSIS] a titolo di rimborso di tre buoni fruttiferi postali della serie "AE" emessi nel 1996 e scaduti dodici anni dopo, nel 2008. L'opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione decennale del credito, maturata nel 2018, rilevando che le richieste di rimborso e di ingiunzione erano state avanzate solo tra il 2023 e il 2024. Gli opposti si sono difesi sostenendo che il termine di prescrizione non fosse decorso a causa della mancata consegna del Foglio Informativo Analitico e della mancata indicazione della data di scadenza sul titolo cartaceo, circostanze che avrebbero precluso la conoscibilità del dies a quo.⚖ Massima i buoni fruttiferi postali vanno qualificati come titoli di legittimazione, necessari ex art. 2002 c.c. unicamente ad identificare l’avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione, giustificando, anche in ragione della natura del soggetto emittente e delle garanzie connesse a tale natura, la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori alla disciplina dettata dai decreti ministeriali emanati in materia. [...] la regolamentazione del rapporto contrattuale connesso ai titoli in oggetto non necessariamente va desunta interamente dal titolo, ma ben può ricavarsi dalla disciplina dettata dai decreti ministeriali emanati in materia, i quali sono idonei ad integrare, anche in itinere, il contenuto del contratto “ab esterno”, secondo la previsione dell'art. 1339 c.c. [...] Ne deriva che, anche a prescindere dalla materiale consegna del foglio illustrativo, sussiste in capo ai titolari del buono l'onere di attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel titolo, verificando l'esatta scadenza e il termine di prescrizione entro cui tempestivamente richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi. [...] Il decorso del termine di prescrizione opera su un piano squisitamente oggettivo e prescinde dallo stato soggettivo di ignoranza da parte del titolare del diritto. L’ignoranza del dies a quo non integra una impossibilità di far valere il diritto, tale da impedire la decorrenza della prescrizione, la quale può essere interrotta solo per cause giuridiche che ne ostacolino l’effettivo esercizio: in altri termini non comprende gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto.
-
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile n. 341/2026 Sentenza 2026📝 Il caso Gli attori hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata informativa, da parte dell'intermediario, circa le caratteristiche e la scadenza di buoni fruttiferi postali serie 18N. I sottoscrittori hanno lamentato di aver appreso solo dopo la scadenza decennale che i titoli erano prescritti, non essendo stati edotti al momento dell'acquisto. L'intermediario ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e l'adempimento degli obblighi informativi tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e affissione nei locali. Il Tribunale ha accertato l'omessa consegna e affissione del foglio informativo, ritenendo la pubblicazione in G.U. insufficiente a colmare il deficit informativo.⚖ Massima La controversia sottoposta all’esame dell’intestato Tribunale ha ad oggetto l’accertamento del diritto di parte appellata ad ottenere il risarcimento del danno per omessa consegna del foglio illustrativo analitico recante le condizioni dell’investimento ex art. 3 del D.M. del 19/12/2000. Occorre tuttavia evidenziare che per la serie di buoni fruttiferi per cui è causa (18N), trova applicazione, tra le varie, anche il d.m. del 6.10.2004 il cui art. 6 non prevede più l’obbligo di consegna individuale del bensì, in suo luogo, la messa a disposizione dello stesso, per il cliente, all’interno dei locali aperti al pubblico. Tale disposizione presuppone, quindi, il riconoscimento di un onere di informazione attiva direttamente rinvenibile in capo all’investitore, che deve rendersi diligente nel reperimento delle informazioni relative all’investimento dallo stesso effettuato. Ciò posto, i decreti ministeriali regolanti, in generale, l’emissione di una specifica serie di buoni postali sono pubblicati in G.U. e sono liberamente accessibili dalla generalità degli interessati, con la conseguenza che sui sottoscrittori grava un onere di attivazione diretto ad acquisire la conoscenza delle caratteristiche di tali strumenti di risparmio, ivi compresa la loro scadenza e la conseguente data di decorrenza del termine di prescrizione entro cui richiedere il rimborso del capitale, oltre la liquidazione degli interessi maturati. Tuttavia, in relazione ai buoni fruttiferi oggetto di causa, si evidenza che la Gazzetta Ufficiale del 30.9.2006 n. 228 contiene soltanto il seguente avviso “Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la e prestiti società per azioni (CDP. S.p.a.), a partire dal 1° ottobre 2006, ha in emissione quattro nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B24», «18N», «I 9» e «M 4». Nei locali aperti al pubblico di sono a disposizione fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione. Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B24», «18N», «I9» e «M 4» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B23», «BD8», «18M», «I 8» e «M 3». Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della www.cassaddpp.it”. Con ciò si vuole smentire la deduzione dell’appellante secondo la quale le condizioni di cui ai buoni fruttiferi oggetto di causa sono anche contenute nel decreto ministeriale istitutivo del buono: non si registra, infatti, con riguardo ai buoni della serie 18N, alcuna informazione relativa al regime proprio della serie in parola.
-
Corte di Appello di Roma Terza Civile n. 2264/2026 Sentenza 2026📝 Il caso Il ricorrente ha richiesto il pagamento di rendimenti finanziari basati sui tassi originariamente stampati sul retro di buoni postali cartacei. Tali titoli, appartenenti alla serie P, erano stati successivamente convertiti nella serie Q/P mediante l'apposizione di timbri che aggiornavano i tassi di interesse. Il possessore dei titoli ha contestato l'applicazione dei nuovi tassi per l'ultimo decennio, sostenendo che la parziale leggibilità dei tassi originari, non interamente coperti dal timbro, desse diritto ai rendimenti più favorevoli della serie precedente. La controversia verte dunque sulla validità dei tassi applicabili ai buoni postali a seguito della modifica materiale del titolo.⚖ Massima Osserva la Corte che la giurisprudenza di legittimità, il cui orientamento appare condivisibile, si è espressa nel senso che ai buoni postali della serie Q/P, ovvero quei buoni emessi utilizzando il supporto cartaceo della precedente serie P con l’apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie Q/P e, sulla parte posteriore, del timbro con la misura dei nuovi tassi in sostituzione di quelli precedentemente previsti per la serie P, non sono applicabili i più elevati rendimenti previsti dalla precedente serie P ed ancora leggibili sul retro del buono postale nella parte non coperta dal nuovo timbro, cioè dal 21° al 31° anno, dovendosi per tale periodo fare riferimento alle percentuali fissate dal decreto di aggiornamento come previsto dalla legge. Difatti la circostanza che il timbro non copra integralmente la stampa dei tassi di interesse della serie precedente lasciando scoperta la parte relativa all’ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per l’ultimo decennio, i più favorevoli interessi previsti per la precedente serie P, non potendosi attribuire all’imperfezione dell’operazione materiale di apposizione del timbro, valore di manifestazione di volontà negoziale. L’accordo, infatti, ha avuto ad oggetto i buoni della nuova serie Q/P e le clausole a questi aggiunte prevalgono su quelle precedenti, qualora incompatibili. Nel caso dei buoni Q/P la nuova stampigliatura prevede l’indicazione dei tassi di rendimento in valori percentuali che è incompatibile con i rendimenti dell’ultimo decennio che si vorrebbero applicare i quali, invece, prevedono il diverso criterio dei valori monetari assoluti adottato nella stesura dell’intera tabella della serie P cui, però, il buono non appartiene.
-
Corte di Appello di Napoli Sezione Iii Civile n. 3414/2026 Sentenza 2026📝 Il caso Il ricorrente ha contestato le modalità di calcolo degli interessi applicate dall'ente emittente su alcuni buoni postali fruttiferi appartenenti alle serie Q, R ed S, emessi prima del 31 dicembre 1996. La controversia verte sulla legittimità della capitalizzazione degli interessi maturati nei primi venti anni di vita dei titoli, effettuata al netto della ritenuta fiscale del 12,50%. Il ricorrente ha lamentato che tale decurtazione fiscale, operata annualmente, abbia ridotto il montante finale e, di conseguenza, il calcolo degli interessi per il decennio successivo. L'ente resistente ha sostenuto la correttezza del proprio operato in conformità con la normativa fiscale e i decreti ministeriali vigenti all'epoca dell'emissione.⚖ Massima In tema di buoni postali fruttiferi delle serie Q, R ed S emessi fino al 31 dicembre 1996, la ritenuta fiscale del 12,50% introdotta dal D.L. n. 556 del 1986 si applica sugli interessi maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera d) del D.P.R. n. 602 del 1973, richiamato dall'art. 1, comma 3, lettera b) del D.L. n. 556 del 1986. Ne consegue che, per tali titoli, opera il principio di competenza e non quello di cassa, con la conseguenza che gli interessi maturati annualmente nei primi venti anni di vita del titolo devono essere capitalizzati al netto della ritenuta fiscale, come espressamente previsto dall'art. 7, comma 3, del D.M. 23 giugno 1997. Tale decreto ministeriale non si pone in contrasto con la normativa primaria, essendo stato emanato in coerenza con il quadro normativo fiscale applicabile e nell'esercizio dei poteri attribuiti al Ministero del Tesoro dall'art. 173 del D.P.R. n. 156 del 1973, che comprende la facoltà di determinare non solo i tassi di interesse dei buoni postali fruttiferi ma anche le modalità di calcolo degli interessi in caso di capitalizzazione composta. Il Decreto Interministeriale 23 dicembre 1998, n. 511, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 239 del 1996, conferma tale regime prevedendo espressamente che ai buoni postali fruttiferi emessi anteriormente al 1° gennaio 1997 si applica integralmente la previgente disciplina fiscale. Pertanto, la capitalizzazione degli interessi per i primi venti anni deve avvenire al netto della ritenuta fiscale, incidendo tale operazione sulla determinazione del montante finale e, di riflesso, sul calcolo degli interessi per il decennio successivo.
-
Tribunale di Sulmona n. 566/2023 Sentenza 2023📝 Il caso Il ricorrente ha richiesto il rimborso di buoni fruttiferi postali della serie 18N, emessi in data 14 ottobre 2006. Il resistente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso del capitale e degli interessi, in quanto trascorsi oltre dieci anni dalla scadenza del titolo. Non è stato dimostrato alcun atto interruttivo della prescrizione nel periodo intercorso tra la scadenza del titolo e la richiesta di rimborso. La controversia verte dunque sulla validità del diritto al rimborso di tali titoli finanziari in relazione ai termini di prescrizione decennale previsti dal regolamento di emissione.⚖ Massima I buoni fruttiferi postali della serie 18N sono prodotti finanziari nominativi, e hanno una durata di 18 mesi dalla data di sottoscrizione e sono liquidati, in linea capitale ed interessi, alla scadenza del diciottesimo mese. Secondo l’art. 10 del regolamento del prestito, i diritti dei titolari del buono a 18 mesi si prescrivono, a favore dell’emittente, trascorsi 10 anni dalla scadenza del titolo. Alla luce di tali considerazioni, nel caso di specie, il buono emesso in data 14.10.2006 poteva essere liquidato a partire dal 14.4.2008 (18 mesi dalla sua emissione) e sarebbe prescritto in data 14.4.2018. Ciò posto, è evidente che in base al citato art. 10, il diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali oggetto del presente giudizio deve ritenersi pacificamente prescritto, così come eccepito da parte resistente nel presente giudizio, essendo trascorsi dieci anni dalla scadenza che, come sopra esposto, era il giorno 14.10.2008 senza che sia intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione. Del resto, per quanto riguarda la prescrizione, anche ai sensi dell’art. 8 del decreto 19.12.2000 “Condizioni generali di emissione dei buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni” (G.U. Serie Generale n. 300 del 27.12.2000) è previsto che “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi.
-
Tribunale di Salerno Prima Sezione Civile n. 3647/2026 Sentenza 2026📝 Il caso Gli opposti, in qualità di possessori di alcuni buoni fruttiferi postali, avevano ottenuto un decreto ingiuntivo per il rimborso dei titoli. Gli opponenti eccepivano la prescrizione decennale dei crediti, maturata alla data di scadenza dei titoli. Gli opposti sostenevano la sospensione della prescrizione durante la minore età di uno degli intestatari dei titoli. Il tribunale ha accertato la natura dei titoli e la decorrenza del termine di prescrizione, escludendo l'operatività della sospensione prevista per i minori stante la presenza di altri cointestatari con clausola di pari facoltà di rimborso.⚖ Massima I buoni fruttiferi postali vanno qualificati come titoli di legittimazione, necessari ex art. 2002 c.c. unicamente ad identificare l’avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione, giustificando, anche in ragione della natura del soggetto emittente e delle garanzie connesse a tale natura, la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori alla disciplina dettata dai decreti ministeriali emanati in materia. Il termine prescrizionale relativo al diritto di rimborso dei Buoni Fruttiferi Postali a termine inizia a decorre dal primo giorno successivo a quello in cui i medesimi cessano di essere fruttiferi e cioè dalla data di scadenza puntuale. L’art. 2942 n. 1 c.c. stabilisce che la prescrizione rimane sospesa contro i minori non emancipati per il tempo in cui non hanno rappresentante legale. L'ipotesi di sospensione della prescrizione prevista dall'art. 2942 n. 1 c.c. si verifica non solo quando il minore non emancipato sia privo di rappresentante legale, ma anche quando tale rappresentante si trovi in conflitto di interessi con il rappresentato. Tuttavia, la giurisprudenza richiede che vi sia la sussistenza di un conflitto di interesse giuridicamente impeditivo e non un mero conflitto potenziale. Nel caso di cointestazione con clausola di PFR (Pari Facoltà di Rimborso), la possibilità per l'altro cointestatario di agire autonomamente esclude l'impedimento giuridico all'esercizio del diritto, rendendo inapplicabile l'istituto della sospensione della prescrizione per minore età, non potendo ritenersi sussistente un conflitto di interessi di tal fatta con il rappresentato, allora minorenne.
-
Tribunale di Lanciano Civile n. 123/2026 Sentenza 2026📝 Il caso Il ricorrente ha sottoscritto dei buoni postali fruttiferi appartenenti alla serie Q, emessi utilizzando supporti cartacei della precedente serie P. Sulla parte anteriore del titolo è stato apposto un timbro indicante la nuova serie, mentre sul retro è stato inserito un timbro con i nuovi tassi di interesse, meno favorevoli rispetto a quelli originariamente stampati sul modulo. Il timbro posteriore non ha tuttavia coperto integralmente la tabella dei tassi della serie precedente, lasciando visibili i rendimenti dell'ultimo decennio. Il possessore del titolo ha contestato tale discrepanza, pretendendo l'applicazione dei tassi più vantaggiosi previsti per la vecchia serie per il periodo rimasto scoperto.⚖ Massima In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. le statuizioni negoziali delle parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 - di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni. L'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili.
-
Tribunale di Larino Monocratica n. 104/2026 Sentenza 2026📝 Il caso Un sottoscrittore ha agito in giudizio contro l'ente emittente per ottenere il rimborso di buoni postali fruttiferi, lamentando la mancata consegna del foglio informativo analitico al momento dell'investimento. L'ente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, sostenendo che la scadenza dei titoli fosse determinata dai decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta Ufficiale. La controversia verte sulla validità dell'operazione e sull'idoneità della carenza informativa a impedire il decorso del termine prescrizionale. Il sottoscrittore ha richiesto il risarcimento del danno corrispondente al valore dei buoni, a causa dell'asserita impossibilità di conoscere la data di scadenza dei titoli.⚖ Massima In tema di buoni postali fruttiferi emessi da [OMISSIS] e prestiti, le condizioni economiche dell'investimento - ivi compresa la durata del titolo - sono determinate dai decreti ministeriali che disciplinano le singole serie e sono oggetto di conoscenza legale mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, integrando il contenuto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1339 c.c.; ne consegue che la mancata consegna al sottoscrittore del foglio informativo analitico non incide né sulla validità dell'operazione né sulla conoscibilità della data di scadenza dei buoni e non è idonea a impedire la decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla riscossione, il quale inizia a decorrere dalla scadenza del titolo ai sensi dell'art. 8 d.m. 19 dicembre 2000. Ai fini dell'art. 2935 c.c., infatti, l'impossibilità di far valere il diritto rilevante per escludere il decorso della prescrizione deve derivare da cause giuridiche che ne precludano l'esercizio, restando irrilevanti gli ostacoli di mero fatto o le carenze informative, salvo l'ipotesi di doloso occultamento del debito di cui all'art. 2941, n. 8, c.c. La mancata consegna del Foglio Informativo Analitico non può dar luogo ad un diritto al risarcimento del danno che abbia per contenuto il medesimo diritto di credito al rimborso dei buoni ormai estinto per prescrizione, quando la scadenza e la durata del titolo siano, comunque, desumibili dai decreti ministeriali istitutivi di serie, regolarmente pubblicati in Gazzetta Ufficiale, e il mancato esercizio tempestivo del diritto sia riconducibile all'inerzia del sottoscrittore.
-
Tribunale di Larino n. 178/2026 Sentenza 2026📝 Il caso I resistenti convenivano in giudizio l'appellante dinanzi al Giudice di Pace richiedendo il rimborso di tre buoni fruttiferi postali a termine, uno sottoscritto nel 2000 dell'importo nominale di lire [OMISSIS] e due nel 2002 dell'importo nominale di euro [OMISSIS] ciascuno, per i quali era stato opposto il rifiuto di pagamento per intervenuta prescrizione decennale. Gli attori lamentavano la mancata indicazione sui titoli cartacei della data di scadenza e l'omessa consegna del foglio informativo analitico, circostanze che avrebbero precluso loro di conoscere la scadenza dei titoli e di esercitare tempestivamente il relativo diritto. L'appellante eccepiva la regolare maturazione della prescrizione dei titoli sulla base delle date di scadenza desumibili dai decreti ministeriali istitutivi delle relative serie. Il giudice di prime cure accoglieva la domanda degli attori, decisione che veniva poi impugnata in appello dall'intermediario postale.⚖ Massima In tema di buoni postali fruttiferi emessi da [OMISSIS], le condizioni economiche dell'investimento - ivi compresa la durata del titolo - sono determinate dai decreti ministeriali che disciplinano le singole serie e sono oggetto di conoscenza legale mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, integrando il contenuto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1339 c.c.; ne consegue che la mancata consegna al sottoscrittore del foglio informativo analitico non incide né sulla validità dell'operazione né sulla conoscibilità della data di scadenza dei buoni e non è idonea a impedire la decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla riscossione, il quale inizia a decorrere dalla scadenza del titolo ai sensi dell'art. 8 d.m. 19 dicembre 2000. Ai fini dell'art. 2935 c.c., infatti, l'impossibilità di far valere il diritto rilevante per escludere il decorso della prescrizione deve derivare da cause giuridiche che ne precludano l'esercizio, restando irrilevanti gli ostacoli di mero fatto o le carenze informative, salvo l'ipotesi di doloso occultamento del debito di cui all'art. 2941, n. 8, c.c. ... la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico di cui all'art. 3 del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000 all'acquirente dei buoni, da parte di [OMISSIS] che, successivamente, eccepisca di non poter rimborsare questi ultimi a causa dell'intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'articolo 2946 cod. civ., non determina l'insorgere di un diritto risarcitorio, che abbia per contenuto l'oggetto del diritto non esercitato tempestivamente, in favore del sottoscrittore, il quale lamenti che la prescrizione predetta e, dunque, l'estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni medesimi, sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficit informativo cagionatogli dalla mancata consegna del Foglio suddetto.
-
Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile n. non indicato/2025 Sentenza 2025📝 Il caso Il ricorrente ha avanzato pretese in relazione a buoni postali fruttiferi emessi da un ente pubblico e collocati presso uffici postali. La controversia verte sulla natura giuridica di tali titoli di risparmio e sull'applicabilità della disciplina in materia di prescrizione decennale dei diritti al capitale e agli interessi. Il nucleo del contendere riguarda la qualificazione dei buoni come titoli di legittimazione e la conseguente esclusione dell'applicazione della normativa a tutela dei consumatori in merito agli obblighi informativi e alle clausole vessatorie.⚖ Massima Orbene, in punto di diritto, si rileva che i buoni postali fruttiferi sono titoli di risparmio emessi da Cassa Depositi e Prestiti, società per azioni a partecipazione statale controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono garantiti direttamente dallo Stato (con certezza del rimborso del capitale versato) e vengono collocati presso gli uffici di [OMISSIS]. Il termine per il decorso della prescrizione è stato fissato in 10 anni con il decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19.12.2000 che, modificando la precedente disciplina, all’art. 8 ha previsto che “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”. Detti titoli, secondo la Corte di Cassazione, vanno qualificati quali titoli di legittimazione (cfr. Cass., SS.UU., sent. n. 13979/2007), necessari ex art. 2002 c.c. unicamente a identificare l’avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione, giustificando, anche in ragione della natura del soggetto emittente e delle garanzie connesse a tale natura, la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori alla disciplina dettata dai Decreti Ministeriali emanati in materia, idonei a integrare, anche in itinere il contenuto del contratto “ab externo”, secondo la previsione dell’art. 1339 c.c. In forza di tale ricostruzione, pertanto, è stata ritenuta non applicabile ai buoni in parola la disciplina di tutela dei consumatori caratterizzata dalla separata sottoscrizione di clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati, cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione dei risparmiatori anche nel corso del rapporto (cfr. Cass., SS.UU., sent. n. 3963/2019).
-
Tribunale di Livorno n. 477/2026 Sentenza 2026📝 Il caso Le ricorrenti, madre e figlia, sottoscrissero nell'anno 2002 ventisette buoni fruttiferi postali per un importo complessivo di [OMISSIS], ritenendo che fossero tutti appartenenti alla serie ordinaria con scadenza ventennale. Al momento della richiesta di riscossione nel 2022, l'intermediario postale oppose l'avvenuta prescrizione decennale di quattro di detti buoni, sostenendo che appartenessero alla serie a termine AA4 con scadenza a sete anni, scaduti nel 2009 e prescritti nel 2019. I quattro buoni controversi recavano unicamente la dicitura generica 'a termine' senza alcuna specificazione della serie, della scadenza o del rendimento, e l'impiegato postale all'atto della sottoscrizione non aveva consegnato il relativo foglio informativo, fornendo solo quello relativo alla serie ventennale. Le risparmiatrici agivano quindi in giudizio per accertare il diritto al rimborso dei titoli o, in subordine, per ottenere il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento degli obblighi informativi.⚖ Massima La domanda spiccata da parti ricorrenti deve correttamente qualificarsi e, in primis, come azione volta ad ottenere il rimborso di quanto dovuto in base al titolo, per non essere invece spirato il termine di prescrizione (non essendo stato il sottoscrittore messo nelle condizioni di esercitare il proprio diritto in base a quanto appresso di dirà) e, in subordine, come azione di responsabilità nei confronti di [OMISSIS], la violazione dei comportamenti di diligenza e trasparenza prescritti nei confronti dell’operatore finanziario, nella specie per non avere consegnato alcun prospetto informativo alle investitrici all’atto della sottoscrizione del titolo. ... Del resto, la consegna al sottoscrittore del foglio informativo è espressamente prescritta dall’art. 3, comma I, del Decreto Ministeriale del Tesoro del 19.12.2000 (in materia di condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi), il quale prevede che “per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento”. ... Chi scrive ritiene che, conseguenza di quanto appena illustrato non può che essere che parti ricorrenti, a cagione delle sopra significate violazioni ed omissioni da parte di [OMISSIS], non venivano messa nelle condizioni di esercitare tempestivamente il diritto al rimborso, il tutto in applicazione dell’art. 2935 c.c. secondo cui “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Vero, infatti, è che il citato D.M. regolativo dei predetti buoni, pubblicato in G.U., stabilisce i termini di scadenza dei B.F.P. della serie AA4, ma, come dianzi visto, è pur vero che la prima citata disposizione impone la consegna al cliente dei fogli informativi nei quali, tra l'altro, deve essere riportata la scadenza del titolo specificamente emesso, consegna oltremodo necessaria a porre il cliente stesso nelle condizioni di poter esercitare correttamente i propri diritti, soprattutto alla luce della circostanza, dianzi già esposta, secondo cui il buono in quanto tale non recava alcuna indicazione; necessario approdo è che il termine di prescrizione non può ritenersi decorso come invece eccepito da [OMISSIS].
-
Tribunale di Isernia Sezione Unica Civile n. 327/2026 Sentenza 2026📝 Il caso Gli attori, sottoscrittori di buoni fruttiferi postali serie AA2, hanno agito contro l'ente gestore per ottenerne il rimborso. L'ente ha eccepito l'intervenuta prescrizione decennale dei titoli. Gli attori hanno replicato lamentando la mancata consegna del foglio informativo all'atto della sottoscrizione, che avrebbe impedito loro di conoscere la scadenza dei buoni. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda degli attori, mentre il tribunale in sede di appello ha riformato la decisione accogliendo l'eccezione di prescrizione.⚖ Massima In tema di buoni postali fruttiferi, la cui disciplina normativa concernente il regime giuridico ad essi concretamente applicabile va ricercata nei decreti ministeriali istitutivi delle corrispondenti serie, la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico di cui all'art. 3 d.m. tesoro 19 dicembre 2000 all'acquirente dei buoni, da parte di [OMISSIS] che, successivamente, eccepisca di non poter rimborsare questi ultimi a causa dell'intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., non determina l'insorgere di un diritto risarcitorio, che abbia per contenuto l'oggetto del diritto non esercitato tempestivamente, in favore del sottoscrittore, il quale lamenti che la prescrizione predetta e, dunque, l'estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni medesimi, sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficit informativo cagionatogli dalla mancata consegna del Foglio suddetto. Il decorso del termine di prescrizione opera su un piano squisitamente oggettivo e prescinde dallo stato soggettivo di ignoranza da parte del titolare del diritto; l'ignoranza del dies a quo non integra un'impossibilità di far valere il diritto tale da impedire la decorrenza della prescrizione, la quale può essere interrotta solo per cause giuridiche che ne ostacolino l'effettivo esercizio. I decreti ministeriali regolanti ciascuna serie dei buoni postali sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale, ne deriva che non può verificarsi alcuna lesione del legittimo affidamento del risparmiatore, il quale è tenuto a consultarli a prescindere dalla consegna del prospetto informativo che, pur costituendo un onere a carico dell'intermediario, non rappresenta la principale ed unica modalità per individuare il momento in cui i titoli cessano di essere fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori.
-
Tribunale di Benevento Ii Sezione Civile n. 730/2026 Sentenza 2026📝 Il caso I ricorrenti, titolari di quattro buoni postali fruttiferi sottoscritti nel 2000, ne richiedevano il rimborso nel 2024, convinti della natura trentennale dei titoli. La resistente opponeva l'intervenuta prescrizione decennale, trattandosi di buoni 'a termine' emessi secondo la serie CE. I ricorrenti lamentavano l'inadeguatezza delle informazioni ricevute al momento della sottoscrizione, invocando la responsabilità dell'ente emittente. Il tribunale ha rigettato la domanda, confermando la natura di titoli di legittimazione e l'efficacia dell'integrazione normativa tramite decreti ministeriali.⚖ Massima I buoni postali fruttiferi sono meri titoli di legittimazione, ai sensi dell'articolo 2002 cod. civ., come tali privi dei requisiti di letteralità e astrattezza. Ne consegue che sono possibili variazioni derivanti dalla sopravvenienza di eventuali decreti ministeriali modificativi volti in particolare a modificare o il contenuto del documento e che ciò porta a ritenere che la modificazione trova ingresso all'interno del contratto mediante una sostituzione del suo contenuto ab externo per effetto del meccanismo di integrazione automatica previsto dall'articolo 1339 c.c. I buoni postali sono quindi dei documenti che servono solo a identificare l’avente diritto alla prestazione: come tali, a norma dell’art. 2002 c.c., essi non sono soggetti alle norme dettate per i titoli di credito. Questo significa, in particolare, che ai buoni postali restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità: tant’è che è operante, rispetto ai buoni, il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall’art. 173 d.P.R. n. 156/1973. Pertanto, la normativa di riferimento per il decorso del termine di prescrizione si rinviene nell’assetto normativo complessivo al di là di quanto può essere annotato sul titolo stesso o delle informazioni fornite o meno all’investitore. È orientamento ormai consolidato che, data la peculiarità del rapporto tra Ente emittente e risparmiatore, la conoscenza del complessivo contenuto del documento, così come variato o integrato nel corso del rapporto, è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, senza cioè che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell’Ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato per il risparmiatore. In punto di prescrizione si è poi affermato che l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il "dies a quo" venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo.
-
Corte di Appello di Firenze Sezione Seconda Civile - Imprese n. 2179/2026 Sentenza 2026📝 Il caso I ricorrenti avevano convenuto in giudizio l'ente emittente lamentando il mancato rimborso di buoni postali fruttiferi serie 18Q emessi nel 2007 e ormai prescritti. Essi sostenevano di non aver mai ricevuto il foglio informativo analitico che avrebbe dovuto indicare la scadenza e i termini di prescrizione, invocando un risarcimento del danno. In primo grado, il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria per omessa informativa, nonostante la prescrizione del titolo. L'ente emittente ha proposto appello, contestando la propria responsabilità risarcitoria in virtù della natura legale della conoscenza delle condizioni contrattuali.⚖ Massima in tema di buoni postali fruttiferi emessi da [OMISSIS], le condizioni economiche dell'investimento - ivi compresa la durata del titolo - sono determinate dai decreti ministeriali che disciplinano le singole serie e sono oggetto di conoscenza legale mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, integrando il contenuto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1339 c.c.; ne consegue che la mancata consegna al sottoscrittore del foglio informativo analitico non incide né sulla validità dell'operazione né sulla conoscibilità della data di scadenza dei buoni e non è idonea a impedire la decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla riscossione, il quale inizia a decorrere dalla scadenza del titolo ai sensi dell'art. 8 d.m. 19 dicembre 2000. Ai fini dell'art. 2935 c.c., infatti, l'impossibilità di far valere il diritto rilevante per escludere il decorso della prescrizione deve derivare da cause giuridiche che ne precludano l'esercizio, restando irrilevanti gli ostacoli di mero fatto o le carenze informative, salvo l'ipotesi di doloso occultamento del debito di cui all'art. 2941, n. 8, c.c. In tema di buoni postali fruttiferi, la cui disciplina normativa concernente il regime giuridico a essi concretamente applicabile va ricercata nei decreti ministeriali istitutivi delle corrispondenti serie, la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico di cui all'articolo 3 del DM Tesoro 19 dicembre 2000 all'acquirente dei buoni, da parte di [OMISSIS] che, successivamente, eccepisca di non poter rimborsare questi ultimi a causa dell'intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'articolo 2946 del codice civile, non determina l'insorgere di un diritto risarcitorio, che abbia per contenuto l'oggetto del diritto non esercitato tempestivamente, in favore del sottoscrittore, il quale lamenti che la prescrizione predetta e, dunque, l'estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni medesimi, sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficit informativo cagionatogli dalla mancata consegna del Foglio suddetto.
-
Tribunale Ordinario di Benevento Seconda Sezione n. 512/2026 Sentenza 2026📝 Il caso Gli attori, titolari di buoni fruttiferi postali della serie 'AA3', hanno richiesto il rimborso del capitale e degli interessi. Il resistente ha eccepito la prescrizione del diritto, essendo trascorsi oltre diciassette anni dall'emissione. Gli attori hanno lamentato la mancata indicazione sul titolo delle scadenze e l'omessa consegna del foglio informativo, chiedendo in subordine il risarcimento del danno per inadempimento agli obblighi informativi dell'intermediario.⚖ Massima Va preliminarmente rilevato che il presente Giudicante è subentrato nel ruolo dell’ex dott. in data 13 febbraio 2025, con decreto n. 19 del Presidente del Tribunale di Benevento, procedendo alla trattazione della causa iscritta a ruolo in data 25.03.2025. 1. Sulla domanda principale. La domanda principale degli attori, volta ad ottenere il rimborso dei buoni fruttiferi postali, non è fondata. È pacifico in causa che i titoli oggetto di lite appartengono alla serie “AA3”, istituita con decreto ministeriale del 17 ottobre 2001, la quale prevede che i buoni siano liquidabili al termine del settimo anno successivo alla sottoscrizione. Ai sensi dell’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000, i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono nel termine di dieci anni dalla data di scadenza del titolo. Ne consegue che il diritto al rimborso si estingue decorso il termine complessivo di diciassette anni dalla data di emissione. Nel caso di specie, essendo pacifico che la richiesta di rimborso è stata avanzata oltre tale termine, deve ritenersi maturata la prescrizione del diritto. Né può condividersi la tesi degli attori secondo cui la mancata indicazione, sul titolo, della scadenza e del termine prescrizionale, ovvero la mancata consegna del foglio informativo, impedirebbero la decorrenza della prescrizione. Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l’impossibilità di far valere il diritto, rilevante ai sensi dell’art. 2935 c.c., è solo quella derivante da cause giuridiche e non comprende gli impedimenti di mero fatto, tra i quali rientra anche l’ignoranza, ancorché incolpevole, del titolare circa l’esistenza o le modalità di esercizio del diritto. Inoltre, la pubblicazione dei decreti ministeriali in Gazzetta Ufficiale integra una forma di pubblicità legale idonea a rendere conoscibile erga omnes il regime dei buoni fruttiferi postali. Pertanto, la domanda principale deve essere rigettata per intervenuta prescrizione del diritto al rimborso.
-
Tribunale di Napoli Nord Terza Sezione Civile n. 990/2026 Sentenza 2026📝 Il caso Il ricorrente ha agito in giudizio per ottenere il rimborso di un buono fruttifero postale emesso in una data specifica. Il resistente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del titolo. Il sottoscrittore ha avanzato la richiesta di rimborso solo in sede di domanda giudiziale, avvenuta oltre dieci anni dopo la cessazione della fruttuosità del buono. La controversia verte sulla determinazione del dies a quo per il calcolo del termine prescrizionale del credito vantato.⚖ Massima Il decorso del termine di prescrizione opera sul piano squisitamente oggettivo e prescinde dallo stato soggettivo di ignoranza da parte del titolare del diritto. L’ignoranza del dies a quo non integra una impossibilità di far valere il diritto, tale da impedire la decorrenza della prescrizione, perché è tale solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio: non comprende gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto. Come affermato anche nella giurisprudenza di legittimità, una corretta interpretazione della norma “esclude che tra i fatti che impediscono il decorso della prescrizione possa annoverarsi anche l’ignoranza, da parte del titolare, dei fatti generatori del suo diritto”, il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. L’individuazione del termine iniziale di decorso della prescrizione segue dunque la scadenza del buono e quindi va individuato nel primo giorno in cui i buoni cessano di essere fruttiferi, perché è da quel momento che il diritto alla riscossione poteva essere fatto valere dal sottoscrittore. Nella fattispecie, il buono fruttifero è stato emesso in data [OMISSIS], pertanto il diritto del sottoscrittore si sarebbe estinto per prescrizione dieci anni più tardi, il [OMISSIS]. La prima richiesta di rimborso inoltrata a [OMISSIS] risale quanto meno al [OMISSIS], quando è stata avanzata la domanda giudiziale, in ogni caso ben oltre il termine di prescrizione. La prescrizione era dunque oggettivamente maturata all’epoca dell’esercizio del diritto, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di Pace, secondo cui il dies a quo per la decorrenza della prescrizione era del tutto indeterminabile.
⚖️ Ricerca Semantica
