Revoca amministratore respinta: chi esegue delibere assembleari non risponde della loro illegittimità – Tribunale Torino 2025
Il Tribunale di Torino respinge la domanda di revoca dell’amministratore condominiale presentata da un condomino che contestava l’adozione di un sistema misto di ripartizione delle spese idriche in deroga al regolamento. Il Collegio chiarisce che l’amministratore che si limita a dare esecuzione a delibere assembleari non può essere revocato per l’eventuale illegittimità di tali delibere. Il rimedio corretto è l’impugnazione della delibera ex articolo 1137 del codice civile, non la revoca dell’amministratore ex articolo 1129. Le delibere sono espressione della volontà assembleare e la maggioranza dei condomini se ne assume la responsabilità. L’amministratore non può opporsi alla volontà del condominio purché legittimamente espressa. Importante distinzione tra responsabilità dell’organo gestorio e dell’organo deliberativo.
