Domanda riconvenzionale obbligatoria: opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali senza impugnativa della delibera è inammissibile – Cassazione 2025
La Cassazione stabilisce che nell’opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali il condomino non può limitarsi a contestare i vizi di annullabilità della delibera assembleare mediante semplice eccezione, ma deve proporre apposita domanda riconvenzionale di annullamento entro trenta giorni ai sensi dell’articolo 1137 del codice civile. Gli errori nella ripartizione delle spese, l’assenza di firma dell’amministratore, i vizi nella nomina dell’amministratore e la mancanza di tabelle millesimali approvate costituiscono vizi di annullabilità e non di nullità, richiedendo quindi impugnazione formale tempestiva. Senza domanda riconvenzionale il giudice dell’opposizione non può sindacare la validità della delibera presupposta. La delibera assembleare costituisce titolo sufficiente del credito condominiale nel giudizio oppositorio a cognizione piena.
