Circolazione stradale

L’assicurazione non può dimezzare il risarcimento al trasportato solo perché non indossava la cintura

Trib. Mantova, n. 287/2026: il mancato uso delle cinture integra concorso di colpa solo nella misura del reale contributo causale alle lesioni; nessun automatismo al 50%. Sale in auto con il marito. Non allaccia la cintura. L’auto ha un frontale violentissimo. Lei riporta traumi cranici, cicatrici facciali e un disturbo post-traumatico da stress che la segue per anni. La compagnia assicuratrice vuole ridurre il risarcimento del 50% – o anche di più – perché non indossava la cintura. Il Tribunale di Mantova, con la sentenza n. 287/2026, respinge questa ricostruzione con nettezza: il mancato uso delle cinture di sicurezza non è un automatismo che taglia il risarcimento a metà. È un fatto che può incidere in misura contenuta – quando le lesioni sono coerenti con una dinamica aggravata dall’omissione – ma la sua entità causale va accertata in concreto, caso per caso, sulla base della dinamica del sinistro e del

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Terzo trasportato, TUN e super-interessi: tre principi operativi in una sola sentenza

Trib. Milano, X sez. civ., n. 3356/2026: convertita d’ufficio la domanda ex art. 141 in domanda ex art. 144 Cod. Ass., applicata la TUN in via indiretta, negati i super-interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. Hai sbagliato l’azione: hai citato la compagnia assicuratrice del veicolo sul quale viaggiavi come terzo trasportato ex art. 141 Cod. Ass., ma il sinistro ha coinvolto un solo motociclo – e quella norma ne richiede almeno due. Cosa fa il giudice? Non rigetta la domanda. La converte nella domanda ex art. 144 Cod. Ass. e art. 2054 c.c., in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione. E poi liquida il danno biologico applicando la Tabella Unica Nazionale del d.P.R. n. 12/2025 in via indiretta – per la prima volta su base giurisprudenziale concreta, sulla scorta di Cass. n. 8630/2026. E infine nega i super-interessi ex art. 1284,

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Danno da perdita del rapporto parentale: il riconoscimento di filiazione post-mortem non esclude il risarcimento

📌 LA VICENDA IN BREVE | Organo | Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile | | Provvedimento | Sentenza n. 1482 – 13 aprile 2026 | | Materia | Responsabilità civile – sinistro stradale mortale – danno da perdita del rapporto parentale — filiazione riconosciuta post-mortem – Tabelle Milano 2024 | | Principio guida | Il riconoscimento giuridico del rapporto di filiazione intervenuto solo dopo il decesso del genitore non preclude il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, a condizione che l’effettività del legame affettivo sia dimostrata attraverso prove concrete, non operando in tal caso la presunzione iuris tantum propria dei congiunti della famiglia nucleare | Il figlio che vede giuridicamente riconosciuto il proprio status di erede solo undici anni dopo la morte del padre ha diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale? Il Tribunale di Nola, con la sentenza n. 1482/2026, risponde affermativamente

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Danno biologico “intermittente” e parametro di liquidazione – Corte Appello Firenze 2026

📌 LA VICENDA In tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, l’ammontare del danno spettante agli eredi del defunto “iure successionis” va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, assumendo esclusiva rilevanza la sofferenza effettivamente patita per il residuo tempo di durata della vita; tuttavia, tale riduzione opera solo nel caso in cui il decesso sia avvenuto in età precoce rispetto all’ordinaria aspettativa di vita, atteso che, nel caso opposto, il punto-base di riferimento per la liquidazione del danno tiene già conto delle ridottissime aspettative di vita del danneggiato, sicché nessuna ulteriore riduzione deve essere applicata in considerazione dell’intervenuto decesso. La Corte di Appello di Firenze, Sezione IV Civile, con sentenza aprile 2026, ha riformato la sentenza di primo grado del Tribunale di Pistoia, liquidando il danno biologico subito

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Interessi ex art. 1284, c. 4 c.c. inapplicabili alle obbligazioni risarcitorie da fatto illecito: necessaria domanda specifica – Cass. civ. 2026

📌 LA VICENDA Gli interessi maggiorati previsti dall’art. 1284, comma 4, cod. civ. – pari al saggio proprio delle transazioni commerciali – non trovano applicazione alle obbligazioni risarcitorie derivanti da fatto illecito, le quali costituiscono debiti di valore e non obbligazioni pecuniarie ab origine di fonte contrattuale, sicché la loro liquidazione rimane disciplinata dagli artt. 1223 e 2056 cod. civ., con la conseguenza che la pronuncia di condanna ai cd. superinteressi esige, in ogni caso, la rituale proposizione di apposita e specifica domanda, non potendo essere disposta d’ufficio. La Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla danneggiata in un giudizio di risarcimento danni per sinistro stradale, la quale lamentava la mancata liquidazione degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma riconosciutale a titolo di danno al veicolo. La Corte ribadisce il principio – già consolidato dopo Cass. SU

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Tabelle milanesi per il danno da perdita parentale: criterio vincolante e comune per tutti i giudici – Tribunale di Lecce 2026

📌 LA VICENDA In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano costituiscono criterio vincolante e comunemente applicabile per tutti i giudici della Repubblica, i quali possono discostarsene solo fornendo una motivazione esplicita, adeguata ed esaustiva imposta dagli elementi e dalle circostanze del singolo caso, in quanto espressione della migliore metodologia valutativa disponibile per assicurare omogeneità nelle liquidazioni su tutto il territorio nazionale. Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, con sentenza pubblicata nel 2026 , applica le tabelle milanesi per quantificare il danno da perdita del rapporto parentale subito dal coniuge e dai figli di un lavoratore deceduto per neoplasia polmonare contratta per esposizione ad amianto. Il Giudice recepisce e richiama espressamente l’arresto della Suprema Corte ottobre 2025, che all’esito di un’articolata analisi delle pronunce succedutesi nel tempo ha sancito la vincolatività de futuro delle sole tabelle

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Caso fortuito ex art. 2051 c.c. e responsabilità del custode della strada: esclusione quando il sinistro è causato esclusivamente dalla condotta colposa del danneggiato – Tribunale di Ragusa 2026

📌 LA VICENDA In tema di responsabilità del custode di strada pubblica ex art. 2051 c.c., il caso fortuito che vale ad escludere integralmente la responsabilità dell’ente proprietario si configura quando il sinistro -anche mortale – sia riconducibile in via esclusiva alla condotta gravemente colposa del danneggiato, accertata dal CTU come causalmente determinante nella perdita di controllo del veicolo, in assenza di anomalie della sede stradale e in presenza di segnaletica regolare e adeguata. Il Tribunale di Ragusa, con sentenza del 2026, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dai genitori di un giovane deceduto a seguito di un sinistro stradale sulla S.P. 126, in provincia di Ragusa. Il caso fortuito ex art. 2051 c.c. opera come esimente piena quando la consulenza tecnica d’ufficio accerti che la causa dell’incidente è attribuibile esclusivamente alla perdita di controllo del veicolo da parte del conducente, in violazione dell’art. 142 comma 2 C.d.S., e non

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Caso fortuito e concorso di colpa nel danno da cose in custodia: distinzione operativa ex art. 2051 c.c. – Cassazione 2026

📌 LA VICENDA In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle cautele normalmente attese, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso quando sia da escludere che lo stesso costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. La Corte di Cassazione, con ordinanza del 2026, ha confermato che la responsabilità del custode può essere

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Interruzione del nesso causale per condotta assorbente del danneggiato – Tribunale Prato 2026

📌 LA VICENDA • Materia: Responsabilità civile – Sinistro stradale con interruzione del nesso causale • Oggetto: Interruzione del nesso causale per condotta gravemente imprudente del danneggiato che si configura come causa esclusiva ed assorbente dell’evento, ai sensi dell’art. 1227 c.c. • Normativa: art. 1227 c.c., art. 2051 c.c., art. 2043 c.c., art. 2 Cost., D.M. 10/07/2002 • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati • Parole chiave: interruzione nesso causale, condotta assorbente, colpa grave, art. 1227 c.c., caso fortuito, sinistro stradale, responsabilità custode La condotta gravemente imprudente del danneggiato, caratterizzata da velocità eccessiva, guida in stato di ebbrezza, mancato uso delle cinture di sicurezza e tentativo di sorpasso a destra, si configura come causa esclusiva ed assorbente dell’evento dannoso, interrompendo il nesso causale tra eventuale colpa del custode della strada e il sinistro, con la conseguenza che il danneggiato non ha diritto al risarcimento dei

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Personalizzazione del danno biologico e criteri per l’incremento del risarcimento tabellare – Corte di Appello Roma 2026

📌 LA VICENDA La personalizzazione del danno biologico liquidato secondo le tabelle è ammessa solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, che rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, mentre le conseguenze ordinarie non giustificano alcun aumento, essendo già comprese nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 2026, ha esaminato il gravame proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva liquidato il danno biologico nella misura del 7% senza operare alcuna personalizzazione. La Corte ha confermato l’orientamento secondo cui il danno tabellare può essere incrementato solo nel caso di conseguenze anomale rispetto a quelle ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado, rigettando le doglianze relative alla zoppia e agli esiti cicatriziali (considerati conseguenze normali

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