Responsabilità oggettiva del custode ex art. 2051 c.c. e onere della prova liberatoria del caso fortuito – Tribunale di Napoli Nord 2026
📌 LA VICENDA Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, e ciò in ragione degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, e in ossequio al principio della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso. Il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza del febbraio 2026, ha affermato la responsabilità esclusiva del Comune per
