Circolazione stradale

Responsabilità oggettiva del custode ex art. 2051 c.c. e onere della prova liberatoria del caso fortuito – Tribunale di Napoli Nord 2026

📌 LA VICENDA Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, e ciò in ragione degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, e in ossequio al principio della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso. Il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza del febbraio 2026, ha affermato la responsabilità esclusiva del Comune per

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Inapplicabilità retroattiva delle tabelle DPR 12/2025 anche in via equitativa ai sinistri anteriori – Tribunale di Palermo 2026

📌 LA VICENDA Le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale introdotte dal DPR n. 12 del 27 febbraio 2025, entrato in vigore il 5 marzo 2025, non sono applicabili nemmeno in via equitativa ai sinistri verificatisi in data anteriore, in ragione del chiaro tenore letterale dell’art. 5 che ne limita l’efficacia ai soli eventi successivi alla sua entrata in vigore, della ratio di consentire alle imprese assicuratrici di adeguare polizze e premi ai nuovi parametri risarcitori e della natura eccezionale dei criteri di liquidazione del danno biologico per sinistri stradali insuscettibile di applicazione analogica, restando applicabili le tabelle del Tribunale di Milano quale criterio di riferimento per la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.. Il Tribunale di Palermo, con sentenza del febbraio 2026, ha affermato l’inapplicabilità delle nuove tabelle uniche nazionali ai sinistri anteriori al 5 marzo 2025, escludendo espressamente la possibilità di un loro utilizzo indiretto in

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Applicazione retroattiva in via equitativa delle tabelle DPR 12/2025 ai sinistri pregressi – Tribunale di Catania 2026

📌 LA VICENDA Le nuove tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti introdotte dal DPR n. 12 del 13 gennaio 2025, entrate in vigore il 5 marzo 2025, pur applicandosi in via diretta esclusivamente ai sinistri verificatisi dopo tale data, costituiscono in via equitativa ex art. 1226 c.c. valido e necessario criterio di riferimento per la valutazione del danno biologico anche nei sinistri anteriori, con preferenza rispetto al sistema tabellare preesistente, trattandosi di strumento normativo regolamentare di portata generale. Il Tribunale di Catania, con la sentenza del febbraio 2026, ha affrontato la delicata questione dell’applicabilità delle nuove tabelle uniche nazionali ad un sinistro stradale risalente al dicembre 2010, affermando il principio per cui il carattere regolamentare delle stesse le rende strumento privilegiato di liquidazione equitativa anche per fattispecie pregresse.​ ⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

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Onere probatorio del danneggiato nei confronti del Fondo Garanzia Vittime della Strada per veicolo non identificato – Tribunale Reggio Emilia 2026

📌 LA VICENDA Materia: Responsabilità civile – Circolazione stradale e FGVS Oggetto: Onere probatorio del danneggiato nei confronti del Fondo Garanzia Vittime della Strada per sinistro con veicolo non identificato Normativa: Art. 2054 comma 2 c.c.; artt. 140, 141, 145 C.d.S.; D.Lgs. 209/2005 Giurisprudenza conforme: Cass. n. 10540/2023; Cass. n. 4213/2024; Cass. n. 33483/2024; Cass. n. 29927/2024; Cass. n. 16272/2023; Cass. n. 18056/2019 Parole chiave: Fondo Garanzia Vittime Strada, veicolo non identificato, onere probatorio, presunzione corresponsabilità, invalidità temporanea Il danneggiato che evochi in giudizio il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada deve provare in modo puntuale sia l’imputabilità del sinistro al veicolo sconosciuto, sia che nessuna negligenza od imprudenza possa essere imputabile alla sua condotta, non essendo sufficiente la semplice prova di un incidente avvenuto e la mera attribuzione di colpa al conducente di un veicolo rimasto sconosciuto. Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza del gennaio 2026,

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Responsabilità professionale dell’avvocato: necessario il nesso causale secondo il criterio probabilistico – Tribunale di Napoli 2026

📌 LA VICENDA Materia: Responsabilità civile – Responsabilità professionale forense Oggetto: Responsabilità dell’avvocato per inadempimento – Nesso causale e giudizio probabilistico Normativa: Artt. 1176 comma 2, 2236 c.c. Giurisprudenza conforme: Cass. n. 15526/2025; Cass. n. 2638/2013; Cass. n. 23139/2019; Cass. n. 18710/2021; Cass. n. 10364/2023 Parole chiave: responsabilità avvocato, nesso causale, giudizio probabilistico, onere probatorio, inadempimento professionale La responsabilità risarcitoria dell’avvocato non può ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l’attuazione del comportamento dovuto, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe effettivamente consentito di scongiurare il lamentato pregiudizio, dimostrando che sarebbe stato “più probabile che non” il conseguimento di un esito favorevole del giudizio. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del gennaio 2026, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da un cliente nei confronti del proprio avvocato difensore per inadempimento nell’esecuzione del mandato professionale. Il giudice ha ritenuto che, pur potendosi ipotizzare un

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Prescrizione del diritto al risarcimento iure proprio dei congiunti: dies a quo dalla data del decesso – Tribunale di Napoli 2026

📌 LA VICENDA Materia: Responsabilità civile – Risarcimento danni da emotrasfusioni Oggetto: Prescrizione del diritto al risarcimento iure proprio dei congiunti – Decorrenza termine dalla data del decesso Normativa: Artt. 2935, 2943 comma 4, 2947 comma 3 c.c.; art. 157 cod. pen.; art. 1335 c.c.; L. 251/2005 (legge Cirielli) Giurisprudenza conforme: Cass. ord. n. 23745/2025; Cass. n. 20882/2018; Cass. n. 19568/2023; Cass. n. 29859/2023; Cass. n. 31378/2024; Cass. n. 11360/2018; Cass. n. 18520/2018 Parole chiave: prescrizione risarcimento congiunti, dies a quo decesso, diritto iure proprio, omicidio colposo, emotrasfusioni HCV Nel caso di responsabilità per danni conseguenti a trasfusione di sangue infetto, il diritto al risarcimento del danno azionato iure proprio dai congiunti per la perdita del rapporto parentale, in caso di decesso del danneggiato, si configura come una pretesa autonoma che sorge e diviene esercitabile nel momento in cui l’evento lesivo – la morte – si perfeziona, facendo così decorrere

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Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e onere della prova – Tribunale di Roma 2026

📌 LA VICENDA Introduzione Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale non costituisce un danno in re ipsa e deve essere provato anche in via presuntiva, con distinzione tra danno morale e danno dinamico-relazionale. I familiari di un militare deceduto per esposizione a uranio impoverito hanno ottenuto il risarcimento del danno non patrimoniale dopo aver dimostrato mediante prove documentali e testimoniali la sofferenza patita e le mutate condizioni di vita. Il Tribunale di Roma nel 2026 ha ribadito che il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale richiede prova in concreto dell’intensità del vincolo familiare e delle circostanze del caso, pur potendo ricorrere a presunzioni semplici e massime di comune esperienza. Per i congiunti del nucleo familiare minimo opera una presunzione di sofferenza secondo l’id quod plerumque accidit, sempre superabile da prova contraria.​ Massima “Ciò chiarito, va premesso che costituisce approdo consolidato nella giurisprudenza di legittimità che,

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Parametro D Tabelle danno perdita rapporto parentale e onere probatorio assenza congiunti superstiti – Tribunale Milano 2026

📌 LA VICENDA Nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale mediante Tabelle a punti, il parametro D relativo alla sopravvivenza di altri congiunti deve riferirsi prioritariamente al nucleo familiare del danneggiato superstite e non solo a quello del de cuius, poiché è la sofferenza del superstite che deve essere monetizzata, e l’assenza o il numero limitato di congiunti superstiti costituisce elemento costitutivo del quantum del danno con onere probatorio a carico dell’attore danneggiato ai sensi dell’art. 2697 c.c.. Nel caso di specie, i congiunti superstiti di una vittima di sinistro stradale mortale convenivano in giudizio il responsabile e la compagnia assicuratrice per ottenere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. Il Tribunale ha applicato le Tabelle milanesi 2024 a punti per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, precisando che per l’attribuzione di punti in base al parametro D l’attore deve fornire prova rigorosa mediante certificati

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Onere di comportamento diligente del danneggiato in sinistri con veicolo non identificato FGVS – Corte d’Appello Napoli 2026

📌 LA VICENDA Stante la natura solidaristica della norma che prevede il risarcimento del danno da parte del Fondo Garanzia Vittime Strada in caso di sinistro con veicolo non identificato, la parte lesa deve tenere un comportamento minimamente diligente per agevolare l’individuazione del responsabile, e l’omessa denuncia tempestiva, la mancata indicazione dei testimoni e l’omessa segnalazione ai sanitari costituiscono indizi da valutare complessivamente ai fini del rigetto della domanda per carenze probatorie. Nel caso di specie, un motociclista conveniva in giudizio l’impresa designata FGVS per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da sinistro causato da veicolo rimasto non identificato. In primo grado, il Tribunale rigettava la domanda rilevando testimonianze totalmente contrastanti (alcuni testimoni confermavano la presenza del veicolo pirata, altro teste dichiarava caduta autonoma del motociclo), l’assenza dei nominativi dei testimoni nel rapporto della Polizia Municipale intervenuta, la denuncia sporta dopo novanta giorni senza indicazione di testimoni e l’omessa comunicazione

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Giudicato sostanziale da sentenza d’appello con inammissibilità appello incidentale e riforma parziale – Corte d’Appello Roma 2026

📌 LA VICENDA La sentenza d’appello che dichiara inammissibile per tardività l’appello incidentale ma riforma parzialmente la sentenza impugnata accogliendo gli appelli delle altre parti produce giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c., non mero giudicato formale, precludendo la riproposizione della medesima domanda in nuovo giudizio. Nel caso di specie, gli eredi di un motociclista deceduto in sinistro stradale avevano proposto appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale che aveva rigettato la domanda risarcitoria contro l’impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime Strada per mancata prova del concorso del veicolo ignoto. La Corte d’Appello dichiarò inammissibile per tardività l’appello incidentale degli eredi ma, pronunciandosi sugli appelli principali della compagnia assicuratrice e della terza trasportata, accertò il concorso di responsabilità del veicolo ignoto e riformò parzialmente la sentenza. Gli eredi, in seguito, instaurarono nuovo giudizio chiedendo il risarcimento alla luce del mutato accertamento. La Corte d’Appello Roma ha confermato l’improcedibilità della nuova domanda

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