Illegittima la cartella di pagamento che non riporta le modalità di calcolo degli interessi

Illegittima la cartella di pagamento che non riporta le modalità di calcolo degli interessi

Con ordinanza n. 2260 del 26 gennaio 2022, la Corte di Cassazione ha stabilito che la cartella di pagamento è illegittima se non indica le modalità di calcolo degli interessi.

La vicenda riguardava una società che si opponeva a un’intimazione di pagamento deducendo, tra l’altro, il difetto di motivazione in merito alle modalità di calcolo degli interessi. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ritenendo che la cartella, pur indicando la somma complessiva degli interessi, non specificasse le singole percentuali e le modalità di calcolo.

Avverso la decisione del Tribunale, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione della normativa regolamentare in materia di cartelle di pagamento.

La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione del Tribunale.

La Corte ha ribadito che la cartella di pagamento deve indicare le modalità di calcolo degli interessi, in modo da consentire al debitore di verificarne l’esattezza.

Nel caso di specie, la cartella non indicava le singole percentuali e le modalità di calcolo degli interessi, rendendo impossibile al debitore di verificare la correttezza del conteggio.

La Cassazione ha precisato che il richiamo per relazione alla cartella, come nel caso di specie, è sufficiente a convalidare la motivazione dell’intimazione solo se la cartella stessa indica le modalità di calcolo degli interessi in modo chiaro e comprensibile.

In conclusione, la cartella di pagamento è illegittima se non indica le modalità di calcolo degli interessi, in modo da consentire al debitore di verificare l’esattezza del conteggio.

MASSIMA Cassazione, ordinanza n. 2260 del 26/01/2022

“… la cartella di pagamento deve indicare le modalità di calcolo degli interessi, in modo da consentirne il controllo da parte del debitore ai fini di un effettivo esercizio del diritto di difesa da parte dello stesso (Cass., 06/07/2018, n. 17767), senza che dunque possa ostare il modello fissato dalla normativa regolamentare … ”

Avv. Cosimo Montinaro

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